Nessun risarcimento per vizi se l’opera non è terminata
Il Tribunale affronta poi un altro punto ricorrente nelle cause legate agli appalti del Superbonus. Quando le opere non risultano concluse, non è possibile invocare la garanzia per vizi e difformità prevista dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile. Tali norme presuppongono che l’opera sia stata terminata e consegnata.
Nel caso esaminato, la consulenza tecnica aveva accertato che i lavori erano stati realizzati solo in parte, con percentuali di avanzamento molto basse. Da ciò discende che, in assenza di un’opera compiuta, le doglianze sui vizi non possono trovare accoglimento. Come ricorda la stessa ordinanza, la giurisprudenza di legittimità insegna che in caso di mancato completamento dell’appalto non si applica la garanzia speciale per vizi ma la responsabilità contrattuale ordinaria dell’appaltatore, limitata al maggior costo che il committente dovrà sostenere per completare i lavori con altra impresa.
Si tratta di un principio tanto lineare quanto spesso disatteso, che contribuisce a delimitare il campo del danno effettivamente risarcibile nei casi di inadempimento.