Il danno da perdita del bonus è lucro cessante, non danno emergente
Il punto più innovativo e rilevante della decisione riguarda la qualificazione del danno da perdita del beneficio fiscale. Secondo il Tribunale, quando i lavori non vengono completati e il committente perde il diritto a usufruire del Superbonus, il danno risarcibile non coincide con l’importo del credito fiscale non goduto, ma con la perdita dell’incremento di valore che l’immobile avrebbe acquisito se l’intervento fosse stato portato a termine.
Il giudice scrive che “nel caso di mancata esecuzione dell’appalto, ciò che potrebbe cagionare l’inadempimento grave dell’appaltatore è il lucro cessante costituito dalla perdita dell’incremento di valore dell’immobile del committente”.
La mancata esecuzione dell’appalto a costo zero non comporta di per sé un danno patrimoniale, poiché il committente non ha sostenuto un esborso economico. Ciò che rileva è la mancata acquisizione di un vantaggio, ossia l’aumento di valore dell’immobile per effetto dei lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico o ristrutturazione. Il giudice precisa che anche qualora si volesse qualificare questo pregiudizio come mancato guadagno, esso deve essere provato con elementi tecnici e contabili idonei, attraverso una perizia che stimi la differenza tra il valore dell’immobile nello stato attuale e quello che avrebbe avuto dopo gli interventi previsti.
È un passaggio cruciale perché segna un cambio di prospettiva. Non si tratta più di misurare il danno in base al bonus fiscale perduto, ma di ricondurlo alla sfera economica reale del committente, legata al valore del bene. In assenza di tale prova, il danno non può ritenersi neppure probabile, come avviene nel procedimento cautelare, che richiede urgenza e sommarietà e non ammette accertamenti complessi.