Superbonus e lavori non conclusi: il danno risarcibile è solo il ‘lucro cessante’

Non basta invocare la perdita del beneficio fiscale: serve dimostrare l’aumento di valore che l’immobile avrebbe avuto se l’opera fosse stata completata.

di Cristian Angeli - 28/11/2025

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Una decisione che porta chiarezza

L’ordinanza del Tribunale di Milano rappresenta un punto di equilibrio fra la disciplina fiscale e quella civilistica. Mette ordine in un’area in cui, negli ultimi anni, si sono accumulate interpretazioni disomogenee e richieste risarcitorie spesso formulate in modo generico o improprio. Chiarisce che il credito d’imposta non può essere trattato come denaro, che la garanzia per vizi presuppone il completamento dell’opera e che la perdita del bonus è risarcibile solo come lucro cessante, cioè come mancato incremento di valore del bene.

È una decisione che segna un passo importante verso una giurisprudenza più consapevole e aderente alla realtà economica dei lavori incentivati. Indica la strada per chi voglia agire in giudizio con pretese fondate e, allo stesso tempo, rafforza le difese delle imprese che si trovano coinvolte in contenziosi nati nella complessa stagione del “dopo Superbonus”.

A cura di Cristian Angeli
Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

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