Superbonus e mancato completamento dei lavori: rimborsabile il danno da disagio abitativo

La vivibilità dell’immobile è un bene giuridicamente protetto: chi subisce disagi per lavori bloccati ha diritto a un indennizzo, purché il danno sia provato

di Cristian Angeli - 03/11/2025

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Il blocco o l’interruzione dei lavori agevolati dal Superbonus, nei frequenti casi in cui è avvenuto, non ha comportato solo la perdita del beneficio fiscale, ma anche un danno diretto a carico di chi vive nell’immobile rimasto incompleto, invivibile o insalubre.

Un edificio lasciato a metà, con ponteggi permanenti, infiltrazioni, scarsa aerazione e assenza di sicurezza, lede il diritto al godimento e alla vivibilità del bene. E questo pregiudizio, se dimostrato, è risarcibile come danno da disagio abitativo.

A chiarirlo è una recente pronuncia del Tribunale di Vercelli (sentenza n. 1101/2025, pubblicata il 10 ottobre 2025), che ha riconosciuto un indennizzo economico a favore di un condominio i cui lavori di riqualificazione energetica erano stati sospesi dal general contractor. Una decisione che si inserisce nel crescente contenzioso post–Superbonus e che valorizza la tutela del diritto alla vivibilità dell’immobile, distinta dal danno economico o fiscale.

Il caso: appalto Superbonus e lavori sospesi

La vicenda prende avvio nel 2022, quando un condominio affida a una ditta individuale, con il ruolo di General Contractor, un intervento di riqualificazione energetica per un importo complessivo di oltre 470.000 euro.

Dopo l’avvio dei lavori e la presentazione del primo SAL al 30%, l’impresa sospende le attività nell’estate 2023, adducendo come causa la crisi di liquidità generata dal blocco della circolazione dei crediti fiscali.

I committenti agiscono in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni: sia per la perdita del Superbonus, sia per le condizioni di grave disagio in cui versava l’immobile.

La ditta convenuta si difende sostenendo di essere stata vittima di impossibilità sopravvenuta dovuta alle modifiche normative e al cosiddetto fenomeno dei “crediti incagliati”.

Il Tribunale di Vercelli ha però ritenuto infondata tale eccezione, richiamando il principio per cui l’impossibilità liberatoria, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., deve essere assoluta, oggettiva e non imputabile al debitore.

Nel caso concreto, l’impresa – una ditta individuale – aveva gestito 68 cantieri su tutto il territorio nazionale, dimostrando, secondo il giudice, “grave inadeguatezza organizzativa e imprudenza gestionale”.

Il contratto è stato quindi risolto per inadempimento imputabile all’appaltatore, che è stato condannato a risarcire i committenti.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.