Superbonus: il rischio di recupero fiscale non è un danno risarcibile

Errore nel SAL e timore di controlli dell’Agenzia delle Entrate: perché non si può chiedere oggi il risarcimento e quali tutele preventive adottare

di Cristian Angeli - 12/02/2026

In un cantiere nel quale ho beneficiato del Superbonus, per motivi personali e anche in funzione di una tutela che vorrei garantire ai miei figli, ho fatto svolgere una verifica da un consulente esterno, avendo letto di varie criticità che stanno emergendo a seguito dei controlli.

Questo, senza mezzi termini, mi ha riferito che l’intera pratica agevolativa si fonda su un presupposto errato: rifacendo i conti è emerso che il primo SAL è stato rilasciato non al raggiungimento del 30%, ma al 28%. Da quanto ho capito, ciò potrebbe determinare la decadenza dall’agevolazione per violazione del dettato normativo.

Vorrei quindi capire come potermi tutelare, o meglio come tutelare i miei figli, valutando anche un’azione preventiva di tipo risarcitorio, pur essendo consapevole che ad oggi il danno derivante da un possibile recupero non si è ancora manifestato, non essendovi stato alcun controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma sapendo che, se ciò avverrà, il danno sarà automatico.

Superbonus ed errori nel SAL: cosa succede se emerge una criticità dopo la chiusura dei lavori

Sono sempre più frequenti le situazioni in cui, a seguito di approfondimenti tecnici su pratiche di edilizia agevolata – e in particolare su quelle che hanno beneficiato del Superbonus – emergono criticità procedurali che, se correttamente lette alla luce del quadro normativo, potrebbero determinare un futuro recupero dell’agevolazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non si tratta più di ipotesi marginali, ma di problematiche che riguardano asseverazioni, SAL, presupposti tecnici ed economici dell’intervento, spesso emerse solo ex post, quando i lavori sono conclusi e il beneficio fiscale è già stato fruito.

È proprio questo il contesto nel quale si colloca il quesito del lettore, che ha correttamente compreso come una difformità apparentemente minima – nel caso di specie, il mancato raggiungimento della soglia del 30% al primo SAL – possa assumere rilevanza decisiva se inserita nella “trama normativa” che disciplina il Superbonus.

La domanda che ne deriva è naturale: se il rischio di un futuro recupero è concreto, è possibile agire oggi per tutelarsi, magari con un’azione risarcitoria preventiva?

Rischio di recupero fiscale e danno risarcibile: la distinzione decisiva nel diritto civile

Il punto centrale, che va chiarito senza ambiguità, è che il nostro ordinamento distingue nettamente tra rischio e danno. Il fatto che una situazione presenti un’elevata probabilità di sfociare in un recupero fiscale non significa, sul piano giuridico, che il danno si sia già verificato. Il risarcimento del danno, in ambito civilistico, presuppone una lesione patrimoniale attuale, certa e giuridicamente apprezzabile.

Un danno solo potenziale, legato a un evento futuro e incerto – come un controllo dell’Agenzia delle Entrate non ancora avviato – non è, di per sé, risarcibile.

Questo non è un formalismo, ma un principio strutturale del sistema: il giudice non può essere chiamato a risarcire oggi un danno che potrebbe verificarsi domani, né può anticipare le conseguenze di un accertamento amministrativo che ancora non esiste.

Ed è proprio su questo punto che la giurisprudenza recente sta assumendo posizioni sempre più nette.

Condanna condizionata e Superbonus: cosa ha stabilito il Tribunale di Gorizia

Un esempio particolarmente chiaro è offerto dalla sentenza del Tribunale di Gorizia n. 17 del 5 febbraio 2026, che ha affrontato espressamente il tema della risarcibilità del danno connesso a una possibile futura contestazione fiscale.

In quel caso, il ricorrente chiedeva, tra l’altro, il risarcimento del danno derivante da una cessione del credito ritenuta illegittima, prospettando una condanna “condizionata” nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate avesse successivamente richiesto la restituzione del credito e irrogato sanzioni.

Il Tribunale ha respinto la domanda con argomentazioni di particolare interesse, osservando che «allo stato non vi è alcun accertamento circa l’illegittimità della cessione del credito fiscale, non vi è alcuna richiesta da parte dell’autorità preposta di restituzione del credito ceduto né risulta l’emissione di sanzioni». Da ciò discende, secondo il giudice, che «non sussistono i presupposti nemmeno per l’emissione di una condanna c.d. condizionata».

La sentenza richiama poi il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza condizionale è ammissibile solo quando si concreti «nell’accertamento dell’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione», mentre non è consentita quando l’obbligazione stessa dipende da un futuro e incerto accertamento amministrativo.

Il principio che se ne ricava è chiaro e destinato a incidere profondamente sul contenzioso in materia di bonus edilizi: il rischio fiscale futuro non è di per sé un danno risarcibile, né può essere “prenotato” oggi attraverso una condanna condizionata.

Come tutelarsi prima di un controllo dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus

Chiarito il limite invalicabile del risarcimento anticipato, sarebbe però errato concludere che il contribuente non possa fare nulla per tutelarsi. Al contrario, proprio in queste situazioni è fondamentale adottare una strategia corretta, che non confonda il piano del rischio con quello del danno, ma che consenta di prepararsi adeguatamente a un eventuale scenario futuro.

Il primo passo è la cristallizzazione della situazione tecnica e fiscale del cantiere, attraverso una perizia che analizzi in modo puntuale le opere eseguite, i SAL, le asseverazioni e la loro conformità ai requisiti normativi. Tale perizia non serve a “creare” oggi un danno che non esiste, ma a fissare lo stato della pratica e a individuare eventuali responsabilità professionali o contrattuali.

In questo modo si preserva il patrimonio probatorio, si interrompono i termini di prescrizione e si pongono le basi per un’eventuale azione risarcitoria futura, che potrà essere esercitata solo nel momento in cui il rischio fiscale dovesse concretizzarsi in un recupero effettivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In sintesi, il sistema non consente di anticipare il risarcimento di un danno eventuale, ma consente – e anzi impone – di non farsi trovare impreparati quando quel danno, eventualmente, diventerà reale.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie
www.cristianangeli.it

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