Superbonus e decreto Salva SAL: quando il credito non è davvero al sicuro

Il DL 212/2023 protegge i SAL maturati entro il 31 dicembre 2023 solo in caso di mancata ultimazione dell’intervento. Se il SAL è irregolare o viziato, restano integri i poteri di recupero dell’Agenzia delle Entrate.

di Cristian Angeli - 23/02/2026

Sono il proprietario di una unità immobiliare ubicata in un condominio nel quale sono stati avviati lavori di efficientamento energetico e antisismico affidati a un general contractor, con previsione di fruizione integrale dello sconto in fattura al 110%. Purtroppo l’impresa ha abbandonato il cantiere con opere eseguite solo in parte. Oggi ci ritroviamo con un primo SAL formalmente “emesso” e con crediti fiscali nei cassetti, ma con lavori incompleti, tensioni tra condomini e la prospettiva concreta di dover finanziare direttamente il completamento degli interventi.

Il problema, però, non è soltanto l’incompiutezza dell’opera. Sono infatti emerse irregolarità riferite proprio a quel primo SAL: opere contabilizzate ma non integralmente realizzate, e perplessità sulla correttezza delle asseverazioni tecniche.

Il dubbio riguarda il cosiddetto “decreto Salva SAL”. Alcuni condomini, sentito un consulente, sostengono che il SAL maturato entro il 31 dicembre 2023 sia comunque salvo e non più recuperabile dall’Amministrazione finanziaria. Altri, tra cui il sottoscritto, ritengono invece che tale tutela non operi proprio alla luce delle irregolarità riscontrate. È davvero così? Gradirei il parere dell’ing. Cristian Angeli.

Decreto Salva SAL e Superbonus: ratio e ambito di applicazione del DL 212/2023

La disciplina cui si fa riferimento è contenuta nell’art. 1 del Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212. La norma stabilisce che “Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1 (…) sulla base di stati di avanzamento dei lavori (…) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche (…)”.

La finalità è evidente: evitare che il blocco dei cantieri e le crisi dei general contractor determinino automaticamente la perdita dei crediti maturati sui SAL correttamente comunicati entro il 31 dicembre 2023. Il legislatore ha inteso sterilizzare l’effetto più dirompente della mancata ultimazione dell’intervento, ossia il venir meno del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020. In altre parole, se il cantiere si ferma e non si raggiunge il salto di classe, ciò non comporta di per sé il recupero delle somme già maturate sui SAL.

Tuttavia, la disposizione non introduce una sanatoria generalizzata né una presunzione di legittimità dei SAL.

Superbonus e SAL irregolare: restano i controlli dell’Agenzia delle Entrate (art. 121 DL 34/2020)

Lo stesso art. 1 del D.L. n. 212/2023 precisa infatti, con formula che non lascia margini interpretativi, che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.

È qui il punto centrale della questione. Il decreto Salva SAL non incide sui poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate né elimina l’obbligo di effettiva sussistenza di tutti i presupposti tecnici, amministrativi e sostanziali dell’agevolazione.

L’art. 121, comma 4, del D.L. 34/2020 dispone che “Ai fini del controllo, si applicano (…) le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (…)” e che l’Agenzia procede alla “verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione”. Il successivo comma 5 stabilisce che, qualora sia accertata “la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”, maggiorato di interessi e sanzioni. Il comma 6 chiarisce infine che il recupero è effettuato nei confronti del beneficiario, salva la responsabilità solidale di fornitori e cessionari in presenza di dolo o colpa grave.

Ne consegue che la tutela prevista dal Salva SAL opera esclusivamente rispetto alla mancata ultimazione dell’intervento e al mancato raggiungimento del salto di classe energetica. Non opera invece quando il SAL sia affetto da vizi originari: lavori non eseguiti o eseguiti solo formalmente, spese non congrue, asseverazioni non veritiere, irregolarità edilizie ostative o carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa.

SAL con irregolarità o asseverazioni non veritiere: rischio recupero del credito

Nel caso descritto dal lettore, l’emersione di irregolarità nei lavori e nelle asseverazioni riferite proprio al primo SAL è elemento decisivo. Non ci si trova dinanzi a una mera interruzione del cantiere con perdita del requisito energetico finale, bensì a una possibile carenza dei presupposti stessi che legittimano la detrazione.

In tale scenario, il decreto Salva SAL non può essere invocato come scudo. Se l’Amministrazione finanziaria accerta che il SAL è stato formato in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 119 del D.L. 34/2020, trova piena applicazione l’art. 121, commi 4, 5 e 6, con conseguente recupero del credito non spettante, interessi e sanzioni a carico del beneficiario, oltre alle eventuali responsabilità concorrenti.

Il messaggio, per quanto scomodo, deve essere chiaro ai condomìni coinvolti: il Salva SAL non è una sanatoria delle irregolarità, ma una norma di salvaguardia limitata ai casi di mancata ultimazione dell’intervento. Se il SAL è tecnicamente e documentalmente corretto, esso resta salvo anche se il cantiere si arresta. Se invece è viziato alla radice, il decreto non impedisce il recupero dell’indebito. Ed è proprio su questa distinzione, spesso trascurata nel dibattito tra consulenti, che si gioca oggi la tenuta fiscale di molti interventi incompiuti.

Superbonus con SAL contestato: come tutelarsi e quali verifiche effettuare

In contesti come quello descritto, la prima reazione dovrebbe essere quella di evitare semplificazioni rassicuranti. La materia è tecnicamente complessa, stratificata da continui interventi normativi e caratterizzata da un intreccio tra profili fiscali, edilizi e civilistici. Affidarsi al “sentito dire”, a interpretazioni circolanti tra condomini o a soluzioni fai da te può aggravare una situazione già delicata.

È invece indispensabile rivolgersi a consulenti qualificati – tecnici, legali e fiscali – in grado di analizzare puntualmente lo stato dei lavori, la documentazione prodotta, le asseverazioni depositate e la correttezza delle comunicazioni effettuate. Solo un’analisi integrata consente di comprendere se il SAL possa dirsi realmente conforme o se, al contrario, vi siano criticità tali da esporre il condominio a un recupero.

Un ulteriore profilo di prudenza consiste nel pretendere che ogni soluzione prospettata venga formalizzata per iscritto. Se un professionista ritiene applicabile la tutela del Salva SAL, è opportuno che tale valutazione sia messa nero su bianco, con indicazione dei presupposti di fatto e delle norme richiamate. Questo non solo responsabilizza il consulente, ma consente al condominio di assumere decisioni consapevoli e documentate.

Il Superbonus ha insegnato che l’approccio superficiale può avere conseguenze economiche rilevanti. Anche nel caso del Salva SAL, la differenza tra una posizione difendibile e una esposta a recupero fiscale si gioca sui dettagli tecnici e documentali. Ed è su quei dettagli che occorre concentrare l’attenzione, con metodo e competenza, senza cedere alla tentazione di scorciatoie interpretative.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie
www.cristianangeli.it

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