Superbonus senza SAL finale: decade l’agevolazione?

Cosa accade alle detrazioni fiscali se l’intervento resta incompiuto e manca l’asseverazione finale

di Cristian Angeli - 18/09/2025

Sono incappato in un’impresa poco seria che, dopo aver iniziato i lavori di ristrutturazione del condominio in cui vivo, ha ben pensato di abbandonare il cantiere rendendosi irreperibile. Anche il tecnico incaricato ha fatto altrettanto. Ci troviamo quindi con due SAL Superbonus (entrambi datati 2024), con i lavori parzialmente eseguiti e senza un SAL finale. Fortunatamente noi condomini siamo riusciti a trovare un accordo in assemblea e abbiamo deciso di incaricare un’altra impresa per tamponare i lavori lasciati a metà (pur senza completarli) e un nuovo tecnico per regolarizzare la pratica edilizia attraverso una variante.
Non riusciamo però a capire se, in caso di controlli, saremo soggetti al recupero delle quote di bonus fiscale già fruite fino al secondo SAL, in assenza di uno stato finale, oppure se possa venire in nostro soccorso il decreto “Salva SAL”.

L’esperto risponde

La domanda del lettore rappresenta uno dei tanti “casi particolari” che l’applicazione pratica dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha generato, molti dei quali privi di risposte certe.

Nel caso specifico sarebbero necessarie informazioni più dettagliate, proprio per la delicatezza della situazione. Anzitutto sarebbe importante sapere se i lavori erano di natura “Eco” o di natura “Sisma”. Altrettanto rilevante è la tipologia delle opere rimaste in sospeso, così come il titolo edilizio utilizzato (CILAS, SCIA o permesso di costruire).

In termini generali si può affermare che la scelta del condominio di preoccuparsi prima della parte edilizia è condivisibile, sia per garantire l’integrità dell’immobile, sia perché, se dovessero permanere difformità tra lo stato di progetto e lo stato dei luoghi, si configurerebbe un’irregolarità che, nel tempo, potrebbe generare problemi in caso di successivi interventi edilizi o di compravendite.

È chiaro però che il subentro di una nuova impresa e di un nuovo professionista deve avvenire con tutte le attenzioni del caso, sia dal punto di vista civilistico, sia sotto il profilo deontologico. Ad esempio, se i soggetti inizialmente incaricati si dimostrassero davvero irreperibili, occorrerà – tramite un legale – procedere alla risoluzione dei contratti e, per quanto riguarda il professionista, informare il Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Una volta messi in sicurezza gli aspetti edilizi e urbanistici, è altrettanto corretto occuparsi della questione fiscale. La domanda centrale è se i bonus maturati fino al secondo SAL siano validi, o se la mancanza del SAL finale determini la decadenza dall’agevolazione.

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