La ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici continua a rappresentare uno dei temi più complessi dell’intero impianto del Superbonus.
La sovrapposizione tra detrazioni fiscali e contributi commissariali, il ruolo delle schede AeDES, la distinzione tra commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e l’ambito del comma 8-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio hanno infatti generato negli anni una serie di dubbi applicativi, soprattutto per i casi in cui l’immobile è danneggiato ma non è mai stato possibile accedere ai contributi pubblici.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 novembre 2025, n. 66, interviene proprio su questo snodo tecnico, offrendo chiarimenti di rilievo per proprietari, tecnici e professionisti impegnati nella ricostruzione.
Superbonus 110%: il Fisco sulle agevolazioni per la ricostruzione post sisma
Il caso nasce dalla richiesta di un contribuente, coniuge convivente dell’usufruttuaria e comproprietaria di un immobile abitativo dichiarato parzialmente inagibile dopo il terremoto del 13 giugno 2013, con scheda AeDES esito C e relativa ordinanza sindacale.
Su questo immobile non è mai stato possibile richiedere contributi pubblici per la ricostruzione, come previsto dal D.L. 189/2016, poiché nel Comune non esisteva una procedura effettiva per ottenere o rinunciare al contributo.
Da qui la richiesta se per la realizzazione di interventi di riparazione dei danni con miglioramento sismico sia possibile:
- usufruire dell’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 8-ter dell’art. 119;
- ottenere la detrazione anche se la CILAS è intestata al coniuge e non al familiare convivente che sostiene le spese.