Superbonus 110% fino al 2025: l'Agenzia delle Entrate sulla ricostruzione post-sisma

Il Fisco definisce criteri, limiti e condizioni per applicare l’aliquota del 110% agli interventi post-sisma con danno certificato da scheda AeDES, anche senza contributi pubblici

di Redazione tecnica - 17/11/2025

Quadro normativo di riferimento

Il Fisco ha richiamato come di consueto le norme di riferimento che regolano gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici:

  • il comma 8-ter dell’art. 119, il quale stabilisce che per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza, il Superbonus continua ad applicarsi nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
  • il comma 1-ter, che dispone che il Superbonus spetta per la parte eccedente il contributo;
  • il comma 4-quater, anch’esso fondato sul principio della non cumulabilità, applicabile anche agli interventi antisismici;
  • il comma 4-ter, che introduce il raddoppio dei massimali di spesa, ma solo in alternativa al contributo pubblico, con obbligo formale di richiedere e rinunciare al contributo.

Fondamentale la precisazione: solo il comma 4-ter richiede la rinuncia al contributo, perché costituisce una misura compensativa.

I commi 1-ter e 4-quater, invece, applicano il principio generale secondo cui la detrazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico.

La Risoluzione ribadisce quanto indicato nel precedente documento di prassi n. 8/2022: senza la scheda AeDES (esito B, C o E) o documento analogo che certifichi il nesso causale danno-evento, non è possibile applicare il comma 8-ter.

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