La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Due i temi, strettamente connessi, che rilevano nella Risoluzione:
- l’accesso al 110% fino al 31 dicembre 2025 (comma 8-ter);
- l’intestazione della CILAS al coniuge e non al titolare delle detrazioni
L’Agenzia chiarisce in modo molto netto che il Superbonus con aliquota del 110% è fruibile fino al 31 dicembre 2025 anche se non è mai stato possibile richiedere o rinunciare al contributo pubblico.
Non è dunque necessario:
- aver presentato una domanda di contributo,
- aver ricevuto una valutazione commissariale,
- aver formalizzato una rinuncia al contributo.
Questi passaggi sono richiesti solo in caso di applicazione del comma 4-ter, ovvero per il raddoppio dei massimali.
Nella disciplina del comma 8-ter contano esclusivamente:
- l’ubicazione in un Comune colpito da sisma post-2009 in stato di emergenza;
- la presenza di danni certificati da scheda AeDES;
- la realizzazione di interventi ammessi al Superbonus.
Di conseguenza, al ricorrere di queste condizioni, l’Istante può beneficiare dell’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
CILAS intestata al coniuge e non al familiare detraente
L’Agenzia conferma il principio già accolto per le detrazioni ex art. 16-bis TUIR, secondo cui la detrazione spetta anche se il titolo edilizio è intestato al proprietario e non al familiare convivente che sostiene la spesa.
Si tratta di un principio ritenuto pienamente compatibile anche con il Superbonus.
Nel caso concreto, dunque, non è un problema che la CILAS sia intestata al coniuge usufruttuario o comproprietario: l’altro coniuge convivente può comunque usufruire del 110%.