Superbonus 110% fino al 2025: l'Agenzia delle Entrate sulla ricostruzione post-sisma

Il Fisco definisce criteri, limiti e condizioni per applicare l’aliquota del 110% agli interventi post-sisma con danno certificato da scheda AeDES, anche senza contributi pubblici

di Redazione tecnica - 17/11/2025

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Due i temi, strettamente connessi, che rilevano nella Risoluzione:

  • l’accesso al 110% fino al 31 dicembre 2025 (comma 8-ter);
  • l’intestazione della CILAS al coniuge e non al titolare delle detrazioni

L’Agenzia chiarisce in modo molto netto che il Superbonus con aliquota del 110% è fruibile fino al 31 dicembre 2025 anche se non è mai stato possibile richiedere o rinunciare al contributo pubblico.

Non è dunque necessario:

  • aver presentato una domanda di contributo,
  • aver ricevuto una valutazione commissariale,
  • aver formalizzato una rinuncia al contributo.

Questi passaggi sono richiesti solo in caso di applicazione del comma 4-ter, ovvero per il raddoppio dei massimali.

Nella disciplina del comma 8-ter contano esclusivamente:

  • l’ubicazione in un Comune colpito da sisma post-2009 in stato di emergenza;
  • la presenza di danni certificati da scheda AeDES;
  • la realizzazione di interventi ammessi al Superbonus.

Di conseguenza, al ricorrere di queste condizioni, l’Istante può beneficiare dell’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

CILAS intestata al coniuge e non al familiare detraente

L’Agenzia conferma il principio già accolto per le detrazioni ex art. 16-bis TUIR, secondo cui la detrazione spetta anche se il titolo edilizio è intestato al proprietario e non al familiare convivente che sostiene la spesa.

Si tratta di un principio ritenuto pienamente compatibile anche con il Superbonus.

Nel caso concreto, dunque, non è un problema che la CILAS sia intestata al coniuge usufruttuario o comproprietario: l’altro coniuge convivente può comunque usufruire del 110%.

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