Conclusioni operative
Secondo quanto esposto dal contribuente, il Fisco conferma la possibilità di accedere al Superbonus 110% entro il 31 dicembre 2025, al ricorrere delle condizioni del comma 8-ter, che mantiene una propria autonomia rispetto ai contributi per la ricostruzione.
L’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025 resta accessibile anche quando non sia stato possibile richiedere o ottenere contributi pubblici, purché il danno dell’immobile sia certificato tramite scheda AeDES e l’intervento rientri tra quelli ammessi al Superbonus.
Viene inoltre ribadito che l’intestazione della CILAS al proprietario non limita la fruizione della detrazione da parte del familiare convivente che sostiene la spesa, principio già noto per altre detrazioni edilizie e pienamente compatibile anche con il Superbonus.
In sintesi:
- il Superbonus al 110% fino a fine 2025 è applicabile anche senza aver richiesto o rinunciato ai contributi pubblici, purché vi sia danno certificato da AeDES.
- la rinuncia al contributo è richiesta solo per il raddoppio dei massimali (comma 4-ter).
- la CILAS può essere intestata al proprietario, pur consentendo la detrazione al familiare convivente che sostiene la spesa.
- la detrazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico, in coerenza con i commi 1-ter e 4-quater.