Requisiti di gara, soccorso istruttorio e illeciti professionali: interviene il TAR
Si conferma l’impostazione del nuovo Codice: meno formalismi, più attenzione al risultato e al possesso effettivo dei requisiti, con un equilibrio tra sostanza, fiducia e responsabilità reciproca
Soccorso istruttorio: le diverse tipologie
Il cuore della controversia riguardava i “servizi di punta”, richiesti dal disciplinare in misura pari ad almeno 0,80 volte l’importo dei lavori. La ricorrente sosteneva che la documentazione prodotta in gara dall’aggiudicatario fosse insufficiente.
Il TAR ha riconosciuto invece la possibilità di integrare la comprova tramite soccorsi istruttori, richiamando espressamente le quattro tipologie introdotte dall’art. 101:
- integrativo o completivo, per aggiungere elementi mancanti;
- sanante, per correggere omissioni e irregolarità documentali, escluse le offerte tecnica ed economica;
- istruttorio in senso stretto, per chiarire aspetti poco intellegibili;
- correttivo, per rettificare meri errori materiali.
Nella fattispecie si è ritenuto applicabile il soccorso sanante, in quanto l’aggiudicatario aveva fornito inizialmente una certificazione non idonea ma comunque sufficiente a costituire un principio di prova. Con le integrazioni successive, la capacità tecnica è stata dimostrata pienamente.
Il TAR ha distinto così due ipotesi:
- chi non produce nulla viola l’obbligo di buona fede e non può beneficiare del soccorso;
- chi allega documenti incompleti può essere ammesso all’integrazione, in coerenza con l’impostazione sostanzialistica del nuovo Codice.
È un chiarimento importante: il principio di autoresponsabilità non può essere interpretato in senso assoluto, perché altrimenti verrebbe meno la funzione stessa del soccorso istruttorio, che oggi ha un raggio d’azione molto più ampio.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO