Abusi edilizi e ante '67: il TAR interviene sui limiti della sanatoria

Nessuno sconto per un edificio abusivo degli anni ’50 radicalmente modificato nel tempo: non basta invocare la preesistenza ante ’67, serve la prova della legittimità originaria

di Redazione tecnica - 09/10/2025

La decisione del TAR

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il diniego comunale.

Secondo i giudici amministrativi:

  • la ricorrente non ha fornito prove documentali idonee a dimostrare la legittimità originaria del manufatto;
  • anche ammettendo l’esistenza di un edificio nel 1954, questo è stato oggetto di radicali trasformazioni che ne hanno alterato struttura e volumetria, rendendo impossibile una ricostruzione attendibile dello stato legittimo;
  • la domanda di condono, priva di grafici e successivamente integrata con dati difformi, è stata legittimamente ritenuta infedele;
  • infine, prima della richiesta di riesame, il Comune aveva già acquisito il bene al patrimonio comunale a titolo gratuito per inottemperanza all’ordine di demolizione, fatto che potrebbe comportare anche il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Il TAR ha quindi concluso che non sussistevano “fatti nuovi” tali da giustificare l’esercizio dell’autotutela e che la pretesa ante ’67 non era provata.

La pronuncia conferma un orientamento consolidato: per riconoscere la legittimità di un immobile asseritamente “ante 1967”, occorre dimostrare non solo la data di costruzione, ma anche la continuità e la conformità urbanistica delle successive modifiche.

In mancanza di elementi certi (titoli, documentazione catastale coerente, rilievi aerofotogrammetrici univoci), la preesistenza non può essere invocata come sanante.

Il TAR ribadisce inoltre che la data del 1° settembre 1967 non rappresenta una franchigia assoluta, ma un riferimento subordinato alla presenza o meno di strumenti urbanistici già vigenti. Se il Comune era dotato di PRG, la licenza edilizia era obbligatoria anche prima di tale data.

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