Abusi edilizi e ante '67: il TAR interviene sui limiti della sanatoria
Nessuno sconto per un edificio abusivo degli anni ’50 radicalmente modificato nel tempo: non basta invocare la preesistenza ante ’67, serve la prova della legittimità originaria
Conclusioni operative
Il ricorso è stato respinto e confermata la legittimità del diniego di condono emesso dal Comune.
Sul piano operativo, la sentenza offre tre indicazioni essenziali per i tecnici:
- la verifica ante ’67 deve basarsi su prove oggettive, non su mere presunzioni o dichiarazioni di parte;
- le modifiche successive al manufatto originario interrompono la continuità della legittimità edilizia, rendendo necessaria la doppia conformità per l’eventuale sanatoria ordinaria;
- nei Comuni dotati di PRG prima del 1967, l’obbligo di titolo edilizio risale alla legge urbanistica del 1942, e non alla legge ponte.
Si riafferma così un principio cardine in ambito di abusi edilizi: non può essere sanato ciò che, sin dall’origine, è privo di titolo e successivamente trasformato in modo da cancellarne ogni traccia di legittimità.
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