Può un’amministrazione annullare, a distanza di anni, un permesso di costruire rilasciato a seguito della rimozione di abusi edilizi? E in che misura l’autotutela può essere esercitata oltre i termini di legge se non vi sono false dichiarazioni o rappresentazioni dei fatti?
A rispondere a queste domande, frequenti in caso di interventi regolarizzati dopo la demolizione di opere abusive e successivamente contestati come “viziati” da errori interpretativi, è il TAR Campania con la sentenza del 29 gennaio 2025, n. 674.
Permesso di costruire: termini e limiti per l’annullamento
Nel caso in esame, un privato aveva ottenuto un permesso di costruire dopo aver rimosso parte delle opere abusive oggetto di un precedente sequestro, realizzate in ampliamento di un immobile.
A distanza di oltre cinque anni il Comune ha disposto l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio, ritenendo che fosse stato rilasciato in assenza dei presupposti di legge e sulla base di una “rappresentazione non veritiera” dello stato dei luoghi.
L’interessato ha impugnato il provvedimento, deducendo l’illegittimità per tardività dell’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’assenza di qualsiasi falsa dichiarazione o artificio doloso che potesse giustificare un annullamento oltre i termini.