Errore materiale nelle giustificazioni: il TAR Lazio conferma l’esclusione dell’offerta
Sentenza n. 16638/2025: la correzione postuma non è ammessa, la verifica di anomalia si chiude con i dati presentati in gara e non successivamente
Può un operatore economico correggere un errore materiale nelle giustificazioni dopo che la stazione appaltante ha già disposto l’esclusione? Oppure la legittimità del provvedimento deve essere valutata esclusivamente sulla base della documentazione presentata in sede di verifica di anomalia?
Le risposte a queste domande tracciano il confine tra errore sanabile e modifica sostanziale dell’offerta, come spiega bene il TAR Lazio con la sentenza del 25 settembre 2025, n. 16638.
Errore materiale nell’offerta: esclusione giustificata?
Il caso nasce da una gara europea indetta per l’affidamento di servizi di contact center. L’offerta della ricorrente, inizialmente prima in graduatoria, è stata sottoposta a verifica di anomalia poiché i costi per la manodopera risultavano inferiori a quelli stimati.
Durante le giustificazioni, la società ha indicato un numero medio di operatori a disposizione praticamente pario alla metà di quelli necessari per lo svolgimento del servizio; da qui la conclusione del RUP: l’offerta non garantiva il servizio richiesto, con una notevole sottostima dei costi del personale e un utile in realtà negativo.
L’OE ha poi sostenuto che si trattava di un mero errore di trascrizione dal foglio excel alla relazione, producendo solo in autotutela – dopo l’esclusione – una nuova tabella con i valori corretti.
Una tesi che il TAR non ha condiviso: vediamo il perché.
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