Salva Casa e cambio di destinazione d’uso: il TAR sulla portata delle Linee guida MIT

Le Linee guida del MIT del 30 gennaio 2025 non hanno valore vincolante. Il TAR chiarisce i limiti del mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001.

di Redazione tecnica - 31/10/2025

Può una legge successiva prevalere su una convenzione urbanistica ancora in vigore? E fino a che punto le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sul “Salva Casa” possono orientare le scelte dei Comuni e dei tecnici che redigono le SCIA per il mutamento di destinazione d’uso?

Salva Casa e cambio di destinazione d’uso: la sentenza del TAR Lombardia

Sono interrogativi molto interessanti che possono essere estesi anche ad altri “temi” trattati dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2024 che, com’è noto, ha modificato molti degli articoli contenuti nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE).

Sulla definizione dello stato legittimo (ad esempio) è in atto un contrasto tra la giurisprudenza amministrativa e il MIT (leggi articolo) che recentemente si è “ammorbidito” a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7992/2025.

Relativamente alla disciplina del cambio di destinazione d’uso – contenuta nell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia – si è recentemente espresso il TAR Lombardia che, con la sentenza 27 ottobre 2025, n. 3433, ha fornito una sua interpretazione sulla portata delle Linee guida ministeriali, affermando che le stesse non hanno valore vincolante e che la disciplina del “Salva Casa” non può automaticamente superare vincoli ancora operanti derivanti da convenzioni urbanistiche vigenti.

Il caso nasce dal ricorso di alcuni proprietari di un’unità immobiliare inserita in un complesso turistico-ricettivo realizzato in forza di una convenzione urbanistica del 2001, aggiornata nel 2008 e tuttora efficace grazie alle proroghe previste dalla normativa statale.

I proprietari avevano presentato una SCIA per il mutamento di destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale, richiamando l’art. 23-ter, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001 introdotto dal “Decreto Salva Casa”, che consente il cambio d’uso tra categorie funzionali nelle zone A, B e C.

Il Comune, però, ha rigettato la SCIA, ritenendo vincolante la destinazione d’uso stabilita nella convenzione urbanistica, che imponeva il mantenimento della funzione turistico-alberghiera.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego sostenendo che la nuova disciplina, di rango primario, dovesse prevalere sulle pattuizioni convenzionali e che tale interpretazione fosse avvalorata dalle Linee di indirizzo e criteri interpretativi del MIT del 30 gennaio 2025.

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