Lottizzazione abusiva: il TAR ribadisce la natura oggettiva e permanente dell’illecito

La lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e permanente: irrilevante la buona fede del proprietario, legittima l’acquisizione dei terreni al patrimonio comunale

di Redazione tecnica - 27/10/2025

Può un privato che ha acquistato in buona fede un terreno agricolo essere sanzionato per una lottizzazione abusiva risalente a decenni prima? E fino a che punto il principio del legittimo affidamento può incidere su un potere comunale vincolato come quello di repressione urbanistica?

Ha risposto a queste domande il TAR Sicilia con la sentenza del 16 ottobre 2025, n. 2279, confermando l’orientamento secondo cui la lottizzazione abusiva costituisce un illecito oggettivo e permanente, irrilevante rispetto alla buona fede del proprietario o al decorso del tempo.

Lottizzazione abusiva: illecito permamente e oggettivo 

La pronuncia affronta uno dei nodi più complessi del diritto urbanistico: la distinzione tra abuso edilizio isolato e trasformazione urbanistica complessiva del territorio.

Il caso riguarda un’area agricola oggetto, negli anni Ottanta, di frazionamenti e vendite a privati, con la formazione progressiva di un insediamento residenziale privo di pianificazione.

A distanza di oltre quarant’anni, il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori e di divieto di disporre dei suoli ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001, preludio all’acquisizione gratuita dell’area.

I proprietari hanno impugnato il provvedimento sostenendo di aver acquistato nel 2008 in piena buona fede, dopo le verifiche notarili e catastali e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

Tesi che non hanno convinto il tribunale siciliano, che ha respinto il ricorso, con un'interessante ricognizione sulla lottizzazione abusiva, sulle norme che la qualificano e sui possibili rimedi.

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