Lottizzazione abusiva: il TAR ribadisce la natura oggettiva e permanente dell’illecito
La lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e permanente: irrilevante la buona fede del proprietario, legittima l’acquisizione dei terreni al patrimonio comunale
Può un privato che ha acquistato in buona fede un terreno agricolo essere sanzionato per una lottizzazione abusiva risalente a decenni prima? E fino a che punto il principio del legittimo affidamento può incidere su un potere comunale vincolato come quello di repressione urbanistica?
Ha risposto a queste domande il TAR Sicilia con la sentenza del 16 ottobre 2025, n. 2279, confermando l’orientamento secondo cui la lottizzazione abusiva costituisce un illecito oggettivo e permanente, irrilevante rispetto alla buona fede del proprietario o al decorso del tempo.
Lottizzazione abusiva: illecito permamente e oggettivo
La pronuncia affronta uno dei nodi più complessi del diritto urbanistico: la distinzione tra abuso edilizio isolato e trasformazione urbanistica complessiva del territorio.
Il caso riguarda un’area agricola oggetto, negli anni Ottanta, di frazionamenti e vendite a privati, con la formazione progressiva di un insediamento residenziale privo di pianificazione.
A distanza di oltre quarant’anni, il Comune ha emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori e di divieto di disporre dei suoli ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 380/2001, preludio all’acquisizione gratuita dell’area.
I proprietari hanno impugnato il provvedimento sostenendo di aver acquistato nel 2008 in piena buona fede, dopo le verifiche notarili e catastali e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
Tesi che non hanno convinto il tribunale siciliano, che ha respinto il ricorso, con un'interessante ricognizione sulla lottizzazione abusiva, sulle norme che la qualificano e sui possibili rimedi.
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