Tardiva registrazione dei contratti di locazione: il Fisco sulle sanzioni

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 56/2025 recepisce l’orientamento della Cassazione: la sanzione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità

di Redazione tecnica - 15/10/2025

Una novità importante per proprietari, inquilini e professionisti che gestiscono locazioni pluriennali. Con la Risoluzione del 13 ottobre 2025, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i criteri di calcolo della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, ponendo fine a un contrasto interpretativo che durava da oltre un decennio.

Una presa di posizione che modifica in modo significativo la prassi finora adottata e che riduce l’esposizione sanzionatoria per chi, pur con ritardo, ha provveduto alla registrazione dei contratti.

Sanzione per tardiva registrazione contratti locazione: la Risoluzione del Fisco

Il tema riguarda l’applicazione dell’art. 69 del Testo unico dell’imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986), che disciplina le sanzioni per omessa o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini del tributo.

Il dubbio interpretativo concerneva la base di calcolo della sanzione: se dovesse essere riferita all’imposta di registro commisurata ai corrispettivi dell’intera durata del contratto o solo a quella calcolata sul canone della prima annualità, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento annuale.

La norma è stata modificata dal d.Lgs. n. 81/2025, la quale stabilisce che “Chi omette la richiesta di registrazione degli atti [...] è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45% delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.”

Per i contratti di locazione pluriennali, l’articolo 17 del medesimo Testo unico consente di assolvere l’imposta:

  • annualmente, sul canone relativo a ciascun anno; oppure
  • in un’unica soluzione, sull’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.

La circolare 26/E del 2011 aveva finora sostenuto che, ai fini sanzionatori, la base imponibile dovesse essere sempre quella complessiva, indipendentemente dalla modalità di pagamento dell’imposta.

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