Terzo Condono Edilizio in area vincolata: niente silenzio assenso sul parere dell'Autorità

Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti invalicabili della normativa: in area sottoposta a vincolo paesaggistico il silenzio o il parere espresso sfavorevole escludono ogni possibilità di sanatoria

di Redazione tecnica - 17/08/2025

Quali sono i presupposti per ottenere il condono edilizio in area vincolata? Basta il parere favorevole, anche tacito, della Soprintendenza o servono altri requisiti stringenti? Cosa accade se manca del tutto il parere?

Terzo condono e vincolo paesaggistico: no al silenzio assenso sul parere della Soprintendenza

Domande più che legittime, soprattutto nei territori dove gli abusi edilizi pregressi trovano spesso ostacoli insormontabili alla regolarizzazione. Il caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza 23 aprile 2025, n. 3526, offre l’occasione per tornare su uno snodo fondamentale della normativa in materia di condono edilizio, con particolare riferimento al cosiddetto “Terzo condono” di cui all’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003 e caratterizzato da vincoli più stringenti rispetto alla legge n. 47/1985 e alla legge n. 729/1994 (rispettivamente “Primo Condono” e “Secondo Condono”).

La controversia trae origine dal silenzio della Soprintendenza su una richiesta di parere paesaggistico presentata nell’ambito di una domanda di condono edilizio. Il privato aveva chiesto il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un fabbricato semidiruto, oggetto di ristrutturazione e parziale ricostruzione, insistente in area sottoposta a vincolo paesaggstico, in parte soggetto a inedificabilità assoluta.

Il Comune, a fronte del silenzio della Soprintendenza protrattosi oltre i 90 giorni, aveva ritenuto formato il silenzio-assenso paesaggistico e successivamente aveva accolto l’istanza di condono.

A distanza di anni, l’amministrazione statale è intervenuta in autotutela, annullando il titolo edilizio e ordinando la demolizione delle opere.

I provvedimenti sono stati impugnati prima al TAR e, successivamente al Consiglio di Stato, Nè i giudici di primo grado, nè quelli di appello hanno accolto il ricorso: vediamo le motivazioni alla base della decisione.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati