Tettoia in area vincolata e sanatoria: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza n. 8537/2025 specifica che anche una semplice tettoia chiusa, se realizzata in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica, costituisce abuso edilizio insanabile e comporta la demolizione obbligatoria

di Redazione tecnica - 04/11/2025

Un intervento apparentemente modesto, come una tettoia o una veranda chiusa può essere considerato un abuso edilizio, tanto più se l’opera sorge in area vincolata ed è priva di autorizzazione paesaggistica.

Nessuna scappatoia né possibilità di considerare un manufatto del genere come “amovibile”: in questi casi, la demolizione è inevitabile.

Struttura coperta in area sottoposta a vincolo: senza autorizzazione paesaggistica è abuso insanabile

La conferma arriva dal Consiglio di Stato che, con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 8537, ha ribadito un principio fondamentale: ogni manufatto stabile, realizzato in area paesaggisticamente tutelata senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, impone la demolizione obbligatoria.

Non rileva la destinazione d’uso, né il carattere apparentemente leggero dell’opera: ciò che conta è la sua incidenza effettiva sull’assetto dei luoghi.

La controversia nasce dall’ordine di demolizione di una struttura coperta di circa 28 mq, realizzata a ridosso di un edificio esistente e chiusa su più lati con vetrate e copertura in lamiera coibentata, al cui interno era stato ricavato anche un piccolo servizio igienico.

L’intervento era stato eseguito senza permesso di costruire e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ricadente tra quelle tutelate ex art. 142 del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il responsabile dell’opera aveva impugnato l’ordinanza, sostenendo che la tettoia fosse una struttura temporanea, priva di rilevanza urbanistica, e che il Comune avesse omesso di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’opera avesse creato nuovi volumi edilizi e che la demolizione fosse atto vincolato. L’interessato ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, ribadendo le stesse argomentazioni.

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