Un grattacielo di ventiquattro piani assentito con una SCIA al posto del permesso di costruire integra un abuso edilizio? I costruttori, il progettista che assevera e i funzionari comunali che rilasciano il titolo rispondono penalmente quando si muovono dentro una prassi amministrativa consolidata? E quanto pesa, su tutto questo, l'incertezza interpretativa che da anni circonda la nozione di ristrutturazione edilizia?
A questi interrogativi risponde il Tribunale di Milano nel procedimento sulla Torre Milano di via Stresa, deciso il 16 giugno 2026, che mette al centro non se quel grattacielo fosse abusivo ma il difetto dell'elemento soggettivo del reato, in un contesto segnato dall'incertezza interpretativa sul confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. È la prima decisione arrivata in fondo tra i numerosi filoni che da quasi quattro anni la Procura ha aperto sulla gestione urbanistica del capoluogo lombardo.
La notizia di decisione diffusa dal presidente del Tribunale, in attesa delle motivazioni, anticipa il cuore del ragionamento. Per tutti gli imputati manca l'elemento soggettivo del reato, sia nella forma dolosa sia in quella colposa, perché soltanto negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale hanno offerto letture divergenti su due punti decisivi, la nozione di ristrutturazione e la perdurante vigenza dell'obbligo di piano attuativo. Su quel terreno mobile, chi ha progettato e autorizzato l'intervento si è mosso dentro una prassi che il Comune applicava da oltre vent'anni.
Dalla SCIA con atto d'obbligo alla contestazione di abuso edilizio
La vicenda nasce dalla realizzazione, in via Stresa, di una torre residenziale di ventiquattro piani alta oltre 87 metri, sorta al posto di due piccole palazzine per uffici di due e tre piani che un tempo ospitavano una casa editrice. L'intervento è stato assentito come ristrutturazione edilizia attraverso una SCIA accompagnata da un atto d'obbligo, lo strumento con cui la società attuatrice si è impegnata verso l'amministrazione in luogo della convenzione urbanistica.
Per la Procura quella qualificazione era errata. L'opera andava trattata come nuova costruzione, con la necessità del permesso di costruire e di un piano attuativo corredato di convenzione, capace di disciplinare anche gli standard e i servizi da garantire nell'area. Da qui le contestazioni di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, mosse ai costruttori, al progettista asseveratore e ai funzionari comunali, ai privati a titolo di concorso doloso, agli uffici anche nella forma della cooperazione colposa. Le richieste comprendevano la condanna di tutti gli imputati e la confisca dell'edificio.
Ristrutturazione o nuova costruzione e l'obbligo di piano attuativo
Il primo nodo è la nozione di ristrutturazione edilizia dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) nella versione vigente nel 2018, una categoria che negli anni si è progressivamente dilatata fino a comprendere la demolizione e ricostruzione con modifiche, alimentando il dubbio su quando l'intervento conservi continuità con l'edificio preesistente e quando dia vita, nella sostanza, a un manufatto del tutto nuovo. È su questa linea di confine che si gioca la scelta tra SCIA e permesso di costruire e, sul versante penale, la contestazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), dello stesso Testo Unico.
Il secondo nodo riguarda l'obbligo di piano attuativo per gli interventi di un certo impatto, ancorato all'art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, la norma sugli standard introdotta dalla legge ponte del 1967. Se quell'obbligo è ancora pienamente vigente e applicabile, un grattacielo non può essere autorizzato con il solo titolo diretto, per quanto urbanizzata sia l'area. La sua perdurante cogenza, però, è stata letta in modo opposto dai giudici nello stesso 2025, ed è proprio questa divaricazione a fare da sfondo alla vicenda.
Perché il Tribunale ha escluso la responsabilità penale
Alla luce di questo quadro, la nota che anticipa le motivazioni spiega che per tutti gli imputati difetta l'elemento soggettivo del reato. Il punto non è secondario, perché gli illeciti edilizi sono contravvenzioni punibili anche a titolo di colpa, per cui assolvere significa escludere non solo la volontà di violare la norma ma anche la semplice rimproverabilità della condotta.
Quella rimproverabilità viene meno, secondo la giudice, per la combinazione tra l'oscurità delle due norme richiamate e il peso di una prassi qualificata. La nota ricorda che la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dall'applicazione della normativa regionale, del Piano di Governo del Territorio e del regolamento edilizio, era avallata dall'Avvocatura comunale fin dal 2002, è stata ratificata fino al 2023 dalla circolare n. 1 e risultava coerente con gli orientamenti che per anni avevano caratterizzato la giurisprudenza amministrativa. Su questo affidamento si sono mossi sia i privati sia gli uffici.
Nella stessa direzione va l'assoluzione del progettista asseveratore dall'accusa di falsa attestazione, fondata sulla mancanza di dolo. Il professionista ha attestato ciò che riteneva corretto secondo le interpretazioni allora prevalenti e non poteva sapere falso ciò che tale sarebbe diventato per effetto di letture affermatesi oltre sette anni dopo la sua relazione. Resta fermo, ed è il limite della decisione, che il Tribunale si è arrestato sull'elemento soggettivo e non ha stabilito se, in termini oggettivi, il titolo fosse quello corretto.
Incertezza interpretativa e buona fede, cosa insegna il caso ai professionisti
Dal punto di vista tecnico, l'incertezza evocata dalla nota non è un'astrazione. Sul piano sistematico, e al di là di quanto deciso a Milano, basta osservare che nel luglio 2025 il TAR Lombardia ha ritenuto legittimo il permesso di costruire diretto per un grattacielo in area già urbanizzata, mentre pochi giorni dopo la Cassazione penale, con la sentenza n. 26620/2025, ha affermato l'obbligo di piano attuativo per gli edifici oltre i venticinque metri. Due pronunce ravvicinate e di segno opposto fotografano la frattura tra giurisprudenza amministrativa e penale che ha accompagnato il caso milanese fin dalle sue prime tappe.
È in questa cornice che l'esclusione della colpa trova la sua spiegazione più solida. Quando il precetto è oggettivamente equivoco e l'operatore si conforma a una prassi amministrativa stabile e avallata dagli organi tecnici dell'ente, l'errore sulla qualificazione diventa difficilmente rimproverabile, secondo una lettura che la giurisprudenza riconduce all'ignoranza inevitabile della legge. Conviene allora tenere distinti i due binari, perché l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo non vale, sul piano amministrativo, come accertamento della legittimità del titolo. La formula adottata lascia intatti il fatto e la sua qualificazione urbanistica, che restano sindacabili nelle sedi amministrative proprie, ed è anche la ragione per cui una pronuncia così motivata non produce all'esterno gli effetti che avrebbe avuto un'assoluzione perché il fatto non sussiste.
Cosa cambia per le altre inchieste urbanistiche di Milano
In conclusione, il Tribunale ha assolto tutti gli imputati con la formula «il fatto non costituisce reato», respingendo le richieste di condanna e di confisca. La decisione riguarda il solo procedimento di via Stresa e non produce effetti automatici sugli altri filoni ancora aperti, molti dei quali poggiano su contestazioni dello stesso tipo.
Per i professionisti ne discende una postura di metodo. L'irrilevanza penale fondata sull'affidamento non sana il titolo, per cui resta centrale la verifica preventiva sulla corretta qualificazione dell'intervento, soprattutto quando una demolizione e ricostruzione modifica in modo marcato volumi e altezze, una verifica da cui dipendono anche le ricadute fiscali legate ai bonus.
Sullo sfondo torna l'esigenza, già emersa con la vicenda Salva Milano, di un intervento del legislatore che metta ordine, anche nelle forme dell'interpretazione autentica, su nozioni applicate per troppo tempo in un modo e solo di recente rimesse in discussione. La prima sentenza del filone milanese, in attesa delle motivazioni, somiglia così a una bussola che indica dove il problema va risolto, lasciando al legislatore e alle altre pronunce il compito di tracciare la rotta.
Torre Milano, le domande più frequenti sull'assoluzione
Perché sono stati assolti gli imputati della Torre Milano?
Perché per il Tribunale manca l'elemento soggettivo del reato, sia doloso sia colposo. Costruttori, progettista e funzionari si sono mossi entro una prassi comunale consolidata e in un quadro interpretativo incerto sulla nozione di ristrutturazione.
Cosa significa la formula «il fatto non costituisce reato»?
Significa che il fatto storico esiste ma manca un elemento costitutivo del reato, qui quello soggettivo, per cui la condotta non è penalmente rimproverabile.
Che differenza c'è tra procedimento penale e procedimento amministrativo per un abuso edilizio?
Sono due piani autonomi. Il processo penale accerta se ricorrono gli estremi del reato, compreso l'elemento soggettivo, mentre il giudizio amministrativo riguarda la legittimità del titolo e dei provvedimenti del Comune, per cui un'assoluzione penale non sana di per sé il titolo né vincola l'amministrazione.
La Torre Milano andava autorizzata con SCIA o con permesso di costruire e piano attuativo?
È il punto rimasto controverso. La Procura riteneva necessari permesso di costruire e piano attuativo trattandosi di nuova costruzione, mentre la prassi del Comune ammetteva la SCIA come ristrutturazione.