L'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla Legge n. 136/2010 si applica anche ai finanziamenti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI)? E, soprattutto, chi è tenuto a garantire la tracciabilità quando le risorse della BEI vengono utilizzate per finanziare un appalto pubblico?
Si tratta di una questione che interessa direttamente le stazioni appaltanti beneficiarie di finanziamenti europei e che è stata affrontata da ANAC con l'Atto del Presidente del 25 maggio 2026, fasc. n. 2673.
Nel documento, l'Autorità chiarisce che la Banca europea per gli investimenti non è soggetta agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa nazionale. Ciò non significa, però, che i finanziamenti BEI siano esclusi dal sistema di controllo dei flussi finanziari.
Secondo ANAC, infatti, l'obbligo di tracciabilità continua a operare nel momento in cui le risorse ricevute vengono utilizzate per affidare lavori, servizi o forniture pubbliche, gravando sulle stazioni appaltanti beneficiarie del finanziamento.
Tracciabilità dei flussi finanziari e finanziamenti BEI: il chiarimento di ANAC
La questione nasce da un confronto avviato tra la BEI e l'Autorità nazionale anticorruzione sull'applicabilità della disciplina contenuta nella Legge n. 136/2010 ai finanziamenti concessi dalla Banca europea a favore di stazioni appaltanti italiane.
Secondo il parere esaminato da ANAC, la natura pubblica della BEI e il particolare contesto istituzionale nel quale opera consentirebbero di escludere la necessità di applicare la disciplina sulla tracciabilità ai flussi finanziari relativi all'erogazione dei finanziamenti.
L'Autorità ha condiviso tale conclusione, ritenendo tuttavia necessario precisarne il fondamento giuridico e chiarire chi sia effettivamente tenuto a garantire la tracciabilità delle risorse una volta impiegate per la realizzazione di contratti pubblici.
Natura della BEI, tra istituto bancario e organismo dell'Unione europea
ANAC ha evidenziato come la Banca europea per gli investimenti presenti una natura peculiare, definita dalla giurisprudenza europea come "ibrida" o "ambivalente".
Da un lato opera sui mercati finanziari come un normale istituto di credito, raccogliendo risorse e concedendo finanziamenti secondo logiche tipiche dell'attività bancaria. Dall'altro svolge una funzione pubblica di interesse generale attribuitale direttamente dai Trattati dell'Unione europea.
A sostegno di questa qualificazione, l'Autorità richiama il fondamento della BEI nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proprietà pubblica del capitale detenuto dagli Stati membri, il collegamento istituzionale con gli organi dell'Unione e la finalità di interesse generale perseguita attraverso la concessione dei finanziamenti.
Secondo ANAC, tali elementi consentono di riconoscere alla BEI una marcata connotazione pubblicistica quando esercita la propria funzione di sostegno agli investimenti strategici europei.
Finanziamento BEI: perché non può essere qualificato come appalto
Il passaggio centrale dell'atto riguarda la qualificazione del rapporto tra la BEI e la stazione appaltante beneficiaria del finanziamento.
ANAC esclude che tale rapporto possa essere ricondotto all'affidamento di un appalto di mutuo da parte di un'amministrazione aggiudicatrice nei confronti di un'altra amministrazione aggiudicatrice.
La motivazione risiede nelle modalità con cui vengono concessi i finanziamenti. Non è infatti la stazione appaltante a selezionare la BEI attraverso una procedura di affidamento, ma è la stessa Banca europea che individua e sceglie i progetti da finanziare sulla base dei criteri stabiliti dai Trattati europei e dal proprio Statuto.
Per questo motivo l'Autorità ritiene che l'operazione debba essere qualificata come concessione di un finanziamento pubblico europeo e non come affidamento di un contratto pubblico.
La distinzione non è meramente teorica. Proprio perché il rapporto non integra un appalto, la BEI non può essere considerata un appaltatore pubblico né un soggetto affidatario ai fini dell'applicazione della disciplina sulla tracciabilità.
Appalti finanziati dalla BEI: chi è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari
Una volta esclusa l'applicabilità della disciplina alla Banca europea per gli investimenti, ANAC individua il soggetto sul quale ricade l'obbligo di tracciabilità.
Sul punto, l'Autorità richiama l'art. 3 della Legge n. 136/2010, secondo cui gli obblighi di utilizzo dei conti dedicati e di tracciabilità dei movimenti finanziari riguardano non soltanto appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, ma anche i concessionari di finanziamenti pubblici, compresi quelli di provenienza europea.
Secondo questa impostazione, le stazioni appaltanti italiane che ricevono risorse dalla BEI assumono la qualifica di concessionarie di finanziamenti pubblici europei.
Di conseguenza, nel momento in cui utilizzano tali risorse per affidare lavori, servizi o forniture, sono tenute ad applicare integralmente la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La BEI, invece, non essendo qualificabile come appaltatore pubblico e non essendo il finanziamento riconducibile a un appalto, resta estranea agli obblighi previsti dalla normativa.
Finanziamenti BEI e appalti pubblici: gli obblighi a carico delle stazioni appaltanti
Il chiarimento fornito da ANAC assume rilievo ben oltre il caso specifico della Banca europea per gli investimenti, confermando un principio di carattere generale: la tracciabilità segue la destinazione delle risorse pubbliche e non il soggetto che le eroga. Quando un finanziamento europeo viene utilizzato per sostenere un contratto pubblico, l'obbligo di tracciarne l'utilizzo grava sul soggetto che affida l'appalto e gestisce concretamente le risorse ricevute.
Per le stazioni appaltanti beneficiarie di finanziamenti BEI ciò significa che l'esclusione della Banca europea dal perimetro applicativo della Legge n. 136/2010 non comporta alcuna attenuazione degli obblighi di tracciabilità connessi agli affidamenti finanziati attraverso tali risorse.
Al contrario, la piena tracciabilità dei flussi finanziari continua a rappresentare uno strumento essenziale di trasparenza, controllo e monitoraggio dell'impiego di fondi pubblici, anche quando la loro origine è riconducibile a risorse europee.