Tracciabilità dei flussi finanziari: ANAC aggiorna le Linee guida per acqua ed energia

L'Autorità chiarisce che gli affidamenti per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione energetica sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e all'acquisizione del CIG previsti dalla Legge n. 136/2010

di Redazione tecnica - 09/06/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2026, n. 129, è stata resa nota la delibera ANAC del 15 aprile 2026, n. 176, con cui l'Autorità Anticorruzione ha aggiornato nuovamente la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Si tratta del quarto aggiornamento di un documento che, nel corso degli anni, è diventato uno dei principali riferimenti interpretativi per stazioni appaltanti ed operatori economici chiamati ad applicare la disciplina della tracciabilità.

Dopo gli interventi del 2017, del 2022 e del 2023, questa volta ANAC ha scelto di intervenire su un aspetto molto specifico, riguardante i contratti nei settori dell'acqua e dell'energia.

Aggiornamento delle Linee guida ANAC: cosa cambia per acqua ed energia

La delibera n. 176/2026 nasce dall'esigenza di coordinare le Linee guida con il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento in particolare ai contratti disciplinati dagli articoli 146, comma 3, 147, comma 2-bis e 148, comma 4, del Codice riguardanti l'acquisto di acqua e la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione energetica da parte di soggetti operanti nei settori speciali.

L'intervento è limitato ad uno specifico ambito applicativo, ma assume rilievo perché chiarisce in modo espresso il regime della tracciabilità per tali affidamenti.

Il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari

La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari trova il proprio fondamento nell'art. 3 della Legge n. 136/2010, introdotta nell'ambito del Piano straordinario contro le mafie.

Come ricordato dalla stessa Autorità nell'aggiornamento delle Linee guida, la finalità della normativa è consentire la ricostruzione dei flussi finanziari collegati ai contratti pubblici, così da prevenire fenomeni di infiltrazione criminale e garantire la trasparenza dei rapporti economici legati all'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

Per raggiungere questo obiettivo, il legislatore ha costruito un sistema che non riguarda esclusivamente il rapporto tra stazione appaltante e affidatario, ma si estende all'intera filiera dell'appalto, comprendendo anche subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione della commessa pubblica.

La normativa impone quindi l'utilizzo di conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali devono transitare i pagamenti e gli incassi riferibili alle commesse pubbliche. Le movimentazioni finanziarie devono inoltre essere effettuate mediante strumenti che garantiscano la piena tracciabilità delle operazioni e devono riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, quando previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), consentendo in ogni momento di ricostruire il collegamento tra il pagamento effettuato e il contratto pubblico cui esso si riferisce.

Obbligo di CIG e tracciabilità per gli affidamenti: la modifica alle Linee guida

L'aggiornamento interviene esclusivamente sul paragrafo 2.9 dedicato ai contratti nel settore dell'acqua e dell'energia, lasciando invariato il restante impianto interpretativo della determinazione n. 4/2011.

La nuova formulazione stabilisce che sono soggetti all'obbligo di richiesta del CIG e alla tracciabilità gli appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, nonché le concessioni relative al settore idrico disciplinate dagli articoli 146, 147 e 148 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Autorità inserisce quindi queste fattispecie tra quelle per le quali trovano applicazione gli ordinari obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Settori speciali: quali obblighi devono applicare gli enti aggiudicatori

La modifica approvata da ANAC non amplia il contenuto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, ma chiarisce espressamente che tali regole trovano applicazione anche agli affidamenti relativi all'acquisto di acqua, energia e combustibili destinati alla produzione energetica.

Per gli enti aggiudicatori interessati sarà quindi necessario applicare integralmente il sistema della tracciabilità, procedendo all'acquisizione del CIG e al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. I flussi finanziari collegati all'esecuzione degli affidamenti dovranno transitare attraverso conti dedicati e mediante strumenti di pagamento che consentano la piena ricostruzione delle operazioni effettuate, mentre il CIG dovrà accompagnare le transazioni economiche lungo la filiera contrattuale.

La precisazione assume particolare rilievo nell'ambito dei settori speciali, caratterizzati da discipline che presentano tradizionalmente alcune peculiarità rispetto ai settori ordinari. L'intervento dell'Autorità contribuisce quindi a rendere più lineare il coordinamento tra le Linee guida sulla tracciabilità e il D.Lgs. n. 36/2023, chiarendo in modo espresso l'applicazione degli obblighi di monitoraggio dei flussi finanziari alle fattispecie disciplinate dal nuovo paragrafo 2.9.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.