Sicurezza impianti sportivi: in Gazzetta Ufficiale il Decreto per Euro 2032
Pubblicato il decreto 24 dicembre 2025 con le nuove norme tecniche per sicurezza, accessibilità ed esercizio degli stadi destinati a UEFA Euro 2032
Con il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2026, n. 33, è stata definita la disciplina tecnica speciale per gli impianti sportivi destinati a ospitare la fase finale di UEFA Euro 2032.
L’intervento si colloca in un contesto normativo già complesso, nel quale operano il d.lgs. n. 38/2021 e la disciplina storica del DM 18 marzo 1996, oggi oggetto di un meccanismo di sostituzione selettiva per gli impianti interessati.
Obiettivo dichiarato è garantire livelli di sicurezza sotto il profilo dell’ordine pubblico e della prevenzione incendi, coerenti con un evento internazionale ad altissima esposizione mediatica e con standard organizzativi definiti in sede UEFA.
Sicurezza impianti sportivi: in Gazzetta Ufficiale il decreto per gli impianti Euro 2032
Il decreto si compone di 5 articoli e di un Allegato tecnico che rappresenta il cuore operativo della disciplina.
Come disposto dall’art. 1, le nuove norme tecniche si applicano:
- agli impianti di nuova costruzione;
- agli impianti esistenti;
- ai progetti già approvati, anche se i lavori non sono ancora iniziati.
La disciplina non riguarda quindi i soli interventi futuri, ma intercetta anche le progettazioni già definite, imponendo un riallineamento ai nuovi standard quando necessario. Sul piano operativo ciò comporta una verifica tecnica anche per interventi già assentiti, con possibili adeguamenti progettuali laddove emergano scostamenti rispetto ai requisiti richiesti.
Altro passaggio centrale è il richiamo ai regolamenti del CONI e della FIGC: la conformità tecnica deve garantire anche la coerenza con i requisiti sportivi e organizzativi richiesti per lo svolgimento della competizione. La norma evita così una frattura tra disciplina statale e regolamenti federali, imponendo una lettura unitaria dell’impianto.
Il comma 5 precisa inoltre che le specifiche norme tecniche devono essere implementate in modo da garantire la conformità ai requisiti richiesti in sede di candidatura UEFA, nel rispetto dei livelli di sicurezza pubblica e antincendio. Non si tratta di un rinvio formale, ma di un’integrazione sostanziale tra standard nazionali e standard internazionali.
Il raccordo con la normativa vigente
Come segnalato all’art. 3, per quanto non previsto dal decreto, si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi.
Fino all’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 8 del d.lgs. N. 38/2021, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di criteri costruttivi, ferme restando le norme procedurali. Il sistema resta quindi in continuità, pur all’interno di una disciplina speciale.
Di particolare rilievo operativo è il meccanismo previsto per i rinvii normativi: per gli impianti interessati, i richiami al DM 18 marzo 1996 contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti al nuovo decreto, salvo diversa indicazione. Si tratta di una sostituzione circoscritta agli impianti funzionali a Euro 2032 che evita un doppio binario applicativo e concentra la disciplina tecnica in un unico riferimento.
Il rinvio alle norme tecniche deve inoltre intendersi come riferimento alla regola dell’arte vigente. Il parametro è dinamico e impone un aggiornamento costante rispetto all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, soprattutto in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza.
L’Allegato: l’architettura tecnica della sicurezza
L’Allegato costituisce la parte sostanziale del decreto e contiene la disciplina tecnica di dettaglio.
Le sezioni principali riguardano:
- Definizioni
- Ubicazione degli impianti sportivi
- Aree di sicurezza dell’impianto sportivo
- Ingressi
- Area di osservazione dell’evento
- Sistema di vie di uscita
- Zona riservata ai servizi per gli spettatori
- Zona di attività sportiva
- Dispositivi di controllo degli spettatori
- Gestione della sicurezza dell’impianto
L’impianto viene considerato come un sistema complesso nel quale spazio, funzioni e organizzazione devono essere tra loro coerenti. Si parte dall’inquadramento territoriale e funzionale, si definiscono le aree di sicurezza, si disciplinano accessi e distribuzione interna, fino ad arrivare alla gestione dell’emergenza e ai dispositivi di controllo.
Non emerge una regola tecnica meramente prescrittiva, ma un modello che integra profili strutturali, impiantistici e gestionali. La capienza è collegata alla reale distribuzione degli spettatori; il sistema delle vie di esodo è coordinato con l’organizzazione operativa; la sicurezza antincendio viene espressamente ricondotta a un quadro gestionale che richiama la responsabilità del soggetto che esercisce l’impianto.
Nel complesso, le istruzioni restituiscono l’idea di un impianto considerato non solo come opera edilizia, ma come luogo di gestione di un evento ad alta complessità, nel quale prevenzione, controllo e coordinamento devono funzionare in modo unitario.
Documenti Allegati
Decreto