e-Permit: la digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi nella UNI 11337-11:2026

La nuova Parte 11 della UNI 11337 definisce il flusso informativo digitale per progetti, verifiche di conformità, pre-check e coordinamento dei pareri relativi a opere pubbliche e private.

di Redazione tecnica - 11/09/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Nuovo passo in avanti nella gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni con la UNI 11337-11:2026, dedicata alle procedure e al flusso informativo per l’applicazione dell’e-Permit ai procedimenti che riguardano costruzioni, opere pubbliche, infrastrutture e reti.

La norma amplia la serie UNI 11337 e porta la gestione digitale delle informazioni anche nei procedimenti autorizzativi, coinvolgendo progettisti, soggetti proponenti e amministrazioni chiamate a svolgere verifiche e rilasciare pareri.

L’e-Permit punta a organizzare fin dall’inizio le informazioni necessarie all’esame del progetto, così da renderle utilizzabili durante l’istruttoria e condivisibili tra i diversi soggetti coinvolti.

Il campo di applicazione comprende sia gli interventi privati sia le opere pubbliche, incluse infrastrutture e reti.

UNI 11337-11:2026: cos’è l’e-Permit e come funziona

Con l’e-Permit le informazioni del progetto vengono predisposte e organizzate in forma digitale per essere utilizzate durante il procedimento autorizzativo.

La UNI 11337-11 definisce un flusso informativo digitale che accompagna il progetto dalla sua predisposizione alle verifiche successive, fino all’acquisizione e al coordinamento dei pareri.

Prima dell’avvio del procedimento occorre individuare quali dati servono per effettuare i controlli e come devono essere organizzati. Per questo la norma dedica una parte specifica ai requisiti di consegna e di scambio dei dati, alla struttura del modello informativo e alla sicurezza digitale.

Per i progettisti assume quindi maggiore importanza la qualità delle informazioni che accompagnano il progetto, perché proprio su questi dati potranno essere svolte alcune delle verifiche previste durante l’istruttoria.

Digital compliance: come si verificano requisiti e prescrizioni

Uno dei concetti centrali della UNI 11337-11 è la digital compliance, ossia la possibilità di verificare digitalmente la conformità del progetto rispetto a determinati parametri e prescrizioni.

Quando una regola può essere espressa attraverso dati verificabili, le informazioni presenti nel progetto possono essere confrontate con il requisito previsto. È il caso, ad esempio, di valori dimensionali, caratteristiche geometriche o altri elementi traducibili in parametri.

La possibilità di automatizzare i controlli dipende quindi dalla natura della prescrizione. Il quadro normativo comprende anche valutazioni che richiedono l’intervento del soggetto competente e la UNI tiene conto di questa complessità, proponendo una metodologia adattabile alle diverse tipologie di verifica.

Pre-check: la verifica prima dell’istruttoria

La norma dedica un capitolo alla verifica preliminare del modello informativo, definita “pre-check”.

Questa fase serve a controllare in anticipo che le informazioni richieste siano presenti e organizzate secondo i requisiti stabiliti, così da individuare eventuali carenze prima delle verifiche successive.

Il pre-check riguarda quindi soprattutto la qualità e la completezza delle informazioni che saranno utilizzate durante l’istruttoria e per l’espressione dei pareri.

Coordinamento dei pareri: come dialogano le amministrazioni

La UNI 11337-11 affronta anche l’acquisizione e il coordinamento dei pareri, aspetto particolarmente rilevante nei procedimenti che coinvolgono più enti o amministrazioni.

La norma individua tre possibili approcci: un registro e-Permit, l’utilizzo di metadati interoperabili oppure una piattaforma unica di coordinamento e collaborazione.

In tutti e tre i casi, l’obiettivo è consentire la circolazione delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, mantenendo il collegamento tra progetto, verifiche effettuate e pareri espressi.

L’interoperabilità assume quindi un ruolo centrale, soprattutto nei procedimenti più articolati nei quali diversi soggetti devono esaminare lo stesso progetto.

Cosa cambia per progettisti e pubbliche amministrazioni

Per i professionisti l’e-Permit richiede maggiore attenzione alla strutturazione delle informazioni progettuali: occorre sapere quali dati sono richiesti, come devono essere organizzati e in che modo potranno essere utilizzati durante le verifiche.

Per le amministrazioni diventa invece necessario individuare preventivamente le informazioni necessarie ai controlli e organizzare le procedure affinché tali dati possano essere utilizzati durante l’istruttoria.

La UNI 11337-11 riguarda così l’intero percorso autorizzativo, dalla predisposizione del progetto alla verifica preliminare, dall’istruttoria all’acquisizione dei pareri, fino all’archiviazione del modello digitale dell’opera.

Verifiche automatizzate: quali controlli possono essere digitalizzati

L’automazione di alcune verifiche rappresenta una delle prospettive più rilevanti dell’e-Permit, soprattutto quando requisiti e prescrizioni possono essere tradotti in parametri utilizzabili digitalmente.

La decisione resta affidata ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile, mentre gli strumenti digitali possono supportare l’attività istruttoria, agevolare i controlli e rendere più ordinato il coordinamento dei pareri.

La UNI 11337-11 definisce così un flusso digitale che accompagna il progetto dalla presentazione alle verifiche, fino all’acquisizione e al coordinamento dei pareri.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.