Varianti e art. 120: chi redige davvero la perizia di variante?
Quarto capitolo della quadrilogia sulle modifiche contrattuali nel D.Lgs. 36/2023: dall’analisi delle fattispecie al nodo operativo più delicato, la redazione della variante tra art. 120, art. 5 Allegato II.14 e parere MIT n. 3892/2025.
Questo articolo è il quarto e ultimo capitolo della quadrilogia delle varianti o, meglio, delle modifiche contrattuali.
Ci eravamo lasciati avendo identificato:
- nel primo le fattispecie possibili oggi nell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;
- nel secondo avendo analizzato lessicalmente, in un dettaglio molto spinto, le varianti “non sostanziali”;
- nel terzo avendo inquadrato l’“errore progettuale” per capire se fosse configurabile anche all’interno delle varianti “non sostanziali”, oltre che nell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
Oggi ci spostiamo dall’analisi delle fattispecie ma rimaniamo sempre sul tema varianti e cerchiamo di capire di chi è il compito di redazione della stessa.
Questo articolo trae spunto dal parere MIT n. 3892 dell’11/12/2025, con cui lo stesso si è espresso a seguito di un quesito posto da un operatore economico in merito al fatto che un soggetto diverso dal RUP, dal progettista o dal direttore dei lavori potesse redigere una perizia di variante.
La risposta del MIT è stata abbastanza lapidaria e negativa, evidenziando come nel D.Lgs. n. 36/2023 sia presente una disciplina precisa sia all’art. 120 sia, in particolare, all’art. 5 dell’Allegato II.14 in merito all’iter di variante.
Non solo. Il MIT, nel rispondere e richiamando l’interpretazione di norma, ha evidenziato come i soggetti coinvolti nella redazione della variante e nella sua approvazione siano, per competenza, il direttore dei lavori e il RUP, con il coinvolgimento del progettista in alcuni casi specifici.
Il riferimento normativo: art. 5 dell’Allegato II.14
Prima di proseguire nel commento e nelle conclusioni riportiamo, per pronta consultazione, l’art. 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, che ci serve per l’analisi del tema.
Art. 5, dell’Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”
“1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.
4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
11. L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.
12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.”
Il parere MIT: epocale ma non definitivo
Questo parere mi piace definirlo “epocale” perché, a mia conoscenza e memoria, è la prima volta che qualcuno si esprime in modo così definito su questo tema.
Parere epocale, ma pur sempre parere, e su cui molto umilmente mi sento in parte di dissentire.
Innanzitutto, contrariamente a come recita, il progettista non “può” ma “deve” essere coinvolto anche nelle varianti non sostanziali (art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023). Almeno su questo punto la norma mi sembra abbastanza chiara.
Come del resto mi sembra chiaro il ruolo del direttore dei lavori, che deve dare supporto istruttorio (art. 5, commi 1, 2 e 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023) e relazionare (si parla di “relazione” – art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023).
Il ruolo del direttore dei lavori è proporre le modifiche e inquadrarle solo come supporto al RUP, a cui spetta il vero e proprio incardinamento (art. 5, commi 1 e 2, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023).
Cosa diversa è invece la redazione della perizia, che più per ragioni di prassi operativa e opportunità viene normalmente affidata al direttore dei lavori.
Ci sono tipologie di appalti, come l’appalto integrato e il Contraente Generale, dove è il progettista a redigere la perizia e il direttore dei lavori fa l’istruttoria.
D’altra parte, ciò che subentra, al di là dei costi che devono essere coperti dal Quadro Economico (art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023), è anche tutto il tema, per il professionista incaricato, dei limiti di modifica del proprio contratto (variante anche per lui).
Quello che delinea l’art. 5, commi 1 e 2, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 è, a mio avviso, più una fase propedeutica all’attivazione della redazione della variante.
Il RUP acquisisce le necessità e poi decide se e come procedere.
Certo, stride un po’ con l’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dove il RUP propone l’approvazione alla stazione appaltante (intesa come organo superiore).
Cosa deve essere approvata? La relazione o la perizia redatta?
Sembrerebbe più logico la seconda, a meno che non necessitino cifre oltre il Quadro Economico, ovvero il pacchetto finito. E questo non si coordina perfettamente con il lessico dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, che parla specificatamente di “relazione”.
Del resto, stride anche il fatto che questo passaggio di approvazione — sia essa relazione o variante finita — attraverso la stazione appaltante molto spesso non si rende necessario, specialmente se siamo nell’ambito del Quadro Economico e la perizia viene approvata con determina, se il RUP è un apicale che può farla.
O forse la norma, quando parla di stazione appaltante, si riferiva non a un organo collegiale ma a un apicale con capacità di determinazione, dando per scontato che il RUP non lo sia.
Certo, una maggiore chiarezza legislativa sarebbe opportuna.
Le due fasi del processo di variante
Sembrerebbe quindi delinearsi un processo fatto da due fasi.
Prima fase
- il RUP acquisisce la relazione dal direttore dei lavori, con incluso il parere del progettista;
- il RUP verifica se le motivazioni sono legittime e quindi se si debba procedere o meno con la redazione della variante;
- il RUP verifica se le cifre necessarie sono contenute nel Quadro Economico;
- se lo sono, approva egli stesso la relazione, se è in posizione apicale legittimata a redigere determine; altrimenti si procede attraverso un suo superiore;
- se non lo sono, occorre prima reperire maggiore finanza e poi procedere all’approvazione della relazione da parte dell’organo collegiale del nuovo Quadro Economico rifinanziato.
Seconda fase
- il RUP, se è posizione apicale, incarica qualcuno della redazione della variante, di norma il direttore dei lavori;
- la variante, a questo punto, essendo nell’ambito del Quadro Economico, rifinanziato o meno, viene approvata dal RUP se egli stesso è una posizione apicale che può redigere determine, altrimenti attraverso un suo superiore.
A questa procedura, nella prassi operativa, si possono ritrovare modifiche che prevedono minori tappe, con approvazione diretta della perizia di variante completa tramite apicali e quindi con determine, ma anche attraverso passaggi che coinvolgono organi collegiali, principalmente la Giunta, e quindi con delibere; ciò anche quando le cifre sono contenute nel Quadro Economico.
L’eccezione: impedimento e incarico formale
Il MIT chiude però con una frase il suo parere che rilancia il nostro ragionamento sul fatto che sicuramente è più opportuno — più che dovuto per norma — che sia il direttore dei lavori a redigere la variante e, in seconda battuta, il progettista, ma non è scontato che possa esserlo, in condizioni particolari, anche un terzo soggetto.
Vediamo uno stralcio del parere:
“L'unica eccezione potrebbe configurarsi in casi di impedimento o
sostituzione delle figure originarie, ma anche in tali circostanze
il nuovo soggetto dovrebbe essere formalmente incaricato dalla
stazione appaltante e assumere le relative responsabilità
procedurali.”
Infatti, se ci concentriamo sulle parole “impedimento” e “formalmente incaricato”, da esso richiamate, traiamo le seguenti conclusioni: è evidente che sia indispensabile un incarico da parte della stazione appaltante, ma dietro la parola “impedimento” potrebbero starci anche la non legittimità di modifica del contratto del direttore dei lavori o del progettista, oppure problematiche legate alla loro capacità organizzativa, dovute anche a momenti contingenti, specie se la variante è di grande entità, complessa e multidisciplinare, e quindi la necessità di procedere all’individuazione di un nuovo soggetto redattore.
Conclusioni: chi redige davvero la variante?
Se dovessimo tirare le fila di questa quadrilogia, potremmo dire che:
- l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ha ridisegnato il perimetro delle modifiche contrattuali;
- le varianti “non sostanziali” non sono una zona franca ma una categoria giuridicamente definita;
- l’errore progettuale va letto in modo sistemico, non isolato;
- la redazione della variante, pur trovando nel direttore dei lavori il suo naturale referente operativo, non è blindata in modo assoluto, purché vi sia un incarico formale e una chiara assunzione di responsabilità.
Questa chiude la quadrilogia dedicata alle varianti contrattuali nel nuovo Codice.
Un percorso che ha provato a leggere l’art. 120 non per compartimenti stagni, ma come un sistema.
Perché le varianti non sono un incidente di percorso.
Sono uno snodo tecnico, giuridico e organizzativo che misura la
maturità della stazione appaltante e dei professionisti
coinvolti.