Varianti per subentro normativa cogente: quando e perché
Le modifiche contrattuali dovute a nuove disposizioni legislative o regolamentari e i limiti di legittimità secondo il D.Lgs. n. 36/2023
Capita talvolta di leggere post, articoli, approfondimenti che ti facciano sorgere domande nuove, che escono canonicamente dall’ordinario, oppure che vi rientrano ma che non ti sei immaginato di codificare dietro un percorso logico di sintesi andando a procedere nella gestione un po’ di istinto.
Sono queste domande che ti spingono e ti danno sempre l’opportunità di investigare “mondi nuovi” e di riallineare il tuo sapere, le tue conoscenze, le tue convinzioni, spesso e volentieri rimettendole in gioco.
Appalti in corso d’opera ed evoluzione normativa
Partendo da queste considerazioni di premessa il quesito oggetto dell’articolo di oggi è: in un appalto in essere viene emessa una nuova norma che ha una ricaduta diretta sulle attività previste, il riconoscimento dei maggiori oneri può trovare luogo in una variante in corso d’opera e con quali limiti?
L’articolo di riferimento è il 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal c.d. “correttivo”, ovvero il D.Lgs. 209/2024.
Vediamolo prima nella forma originaria e poi nella forma vigente che però se pur con una maggiore esplicitazione, relativamente a questo punto specifico, non ha mutato la sostanza.
Art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” (forma originaria)
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole
di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
…
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto
di circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante.
Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;”
Art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione” (forma vigente)
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole
di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
…
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche
resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto
delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione
appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella
legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o
regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di
forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta
diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle
conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della
progettazione.”
Dobbiamo leggere l’elemento di “imprevidibilità” coincidente con la “cogenza” della norma nuova emessa altrimenti il primo requisito non sussisterebbe.
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