Varianti per subentro normativa cogente: quando e perché
Le modifiche contrattuali dovute a nuove disposizioni legislative o regolamentari e i limiti di legittimità secondo il D.Lgs. n. 36/2023
Normativa cogente, variante legittima
Quindi se la normativa è “cogente” la variante è “legittima” e non ha un limite imposto per norma, chiaramente “non deve modificare la sostanza del contratto e l’operazione economica sottesa”, tipo modificare le categorie SOA dell’appalto.
Quello sopra espresso è un concetto centrale e primario in tema di varianti descritto in più punti dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 120, comma 1, lettera d), punto 2), 3, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole
di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c),
nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo
quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate:
…
d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di
una delle seguenti circostanze:
…
2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a
seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione
nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi
gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi
ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 124;
…
3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura,
sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o
dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano
ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di
entrambi i seguenti valori:
…
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le
modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera
considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro
e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una
o più delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di
ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di
accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata,
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del
contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi
da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti
derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche
al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione
appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della
funzionalità dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da
utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in
aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini
economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi
compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali,
componenti o tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di
essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione
di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano
essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico
dell'opera.
…”
In ogni caso la variante deve essere disposta dalla stazione appaltante in quanto non rientra fra quelle di dominio dell’appaltatore a meno che non si possa configurare come una “variante migliorativa”, cosa che vedo improbabile ma non per questo non possibile.
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