Verande e pertinenze: serve il permesso di costruire?
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della pertinenza urbanistica e ribadisce l’obbligo del titolo edilizio per le verande che creano nuovo volume.
Conclusioni operative
Con la sentenza n. 7486/2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’amministrazione e confermato la legittimità del diniego di sanatoria, ribadendo principi fondamentali per chi opera nel settore edilizio:
- le verande chiuse determinano un aumento di volume e richiedono permesso di costruire;
- la pertinenza urbanistica è configurabile solo per opere prive di autonomia e senza impatto sul carico urbanistico;
- le opere realizzate prima del 1967, se interne ai centri abitati, erano comunque soggette a licenza edilizia;
- atti notarili, planimetrie catastali o SCIA non provano né sanano la legittimità dell’opera;
- la natura “minore” dell’intervento non esclude l’obbligo del titolo edilizio se l’opera incide su volume, sagoma o destinazione d’uso.
La decisione conferma un principio ormai consolidato: la nozione di pertinenza non può essere utilizzata come scorciatoia per eludere i controlli urbanistici. Ogni intervento che modifica la sagoma o crea nuovi spazi utilizzabili comporta un impatto urbanistico e deve essere valutato con il corretto titolo abilitativo.
Per i tecnici, si tratta di un richiamo importante: la qualificazione dell’intervento è il primo passo per garantire la regolarità dell’opera e la tutela del committente.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 settembre 2025, n. 7486IL NOTIZIOMETRO