Verbale di inottemperanza alla demolizione: quando è impugnabile?
Il CGARS riconosce l’autonoma impugnabilità del verbale che dispone anche la trascrizione e gli adempimenti per l’acquisizione ex art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, richiamando i principi espressi dalla Plenaria
Cosa accade quando il verbale di inottemperanza non si limita ad accertare l’omessa demolizione ma dispone anche l’acquisizione al patrimonio comunale? Può essere impugnato davanti al giudice amministrativo? E in caso di errore del TAR, come si rimedia alla declaratoria di inammissibilità del ricorso?
Sono i temi affrontati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza del 2 ottobre 2025, n. 732, che interviene su un nodo ricorrente della disciplina repressiva degli abusi edilizi: la natura e l’autonoma impugnabilità del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione: il CGARS sull'impugnabilità
La controversia nasce dall’impugnazione di un verbale di accertamento dell’inottemperanza emesso dal Comune a seguito della mancata esecuzione di un’ingiunzione a demolire relativa a un immobile realizzato abusivamente.
Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il verbale costituisse un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività.
La proprietaria ha proposto appello sostenendo che il verbale impugnato non si limitava a constatare l’omessa demolizione, ma disponeva anche la trascrizione presso l’Agenzia del territorio e gli ulteriori adempimenti per dare attuazione all’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, determinando quindi un effetto lesivo autonomo, in quanto prodromico all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.
Una tesi condivisa dai giudici d'appello, che hanno richiamato anche quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria n. 16/2024.
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