Verifica di anomalia: obbligo di istruttoria adeguata per la stazione appaltante

Il TAR Sicilia chiarisce che la verifica di anomalia dell’offerta spetta al RUP e richiede un controllo documentato sulla manodopera e sui costi dichiarati dall’aggiudicatario

di Redazione tecnica - 19/10/2025

La decisione del TAR

Il Collegio ribadisce che la verifica di anomalia costituisce un giudizio tecnico-discrezionale, ma sottoposto a un obbligo di motivazione effettiva e di istruttoria concreta.

La decisione si articola su tre punti fondamentali:

  • onere di “spiegare provando”: le giustificazioni dell’operatore economico devono essere specifiche, credibili e documentate. Non è sufficiente spiegare in modo assertivo le ragioni di un ribasso; occorre dimostrare con listini, preventivi, contratti, dati storici aziendali o simulazioni contabili la reale sostenibilità economica dell’offerta;
  • obbligo di verifica effettiva: la stazione appaltante non può limitarsi a recepire le dichiarazioni dell’aggiudicatario, ma deve verificare in modo autonomo e oggettivo la congruità dei costi, confrontando le giustificazioni con la lex specialis e con i parametri del servizio (monte ore, turni, copertura oraria, rapporto personale/utenti);
  • valore parametrico delle tabelle ministeriali: le tabelle sul costo del lavoro non sono vincolanti, ma ogni scostamento deve essere giustificato e supportato da istruttoria. In mancanza, l’offerta deve considerarsi inattendibile.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse svolto un’adeguata verifica, risultata carente e priva di riscontri documentali in relazione a tre profili essenziali:

  • coerenza del monte ore dichiarato rispetto agli standard di servizio e ai parametri contrattuali;
  • sostenibilità dei turni e copertura delle fasce orarie, in relazione al personale previsto;
  • rispetto dei minimi retributivi, alla luce del fabbisogno effettivo e delle tabelle ministeriali.

Il TAR osserva che le deduzioni dell’aggiudicataria – basate su dati interni e perizia di parte – non sono state indipendentemente verificate dall’Amministrazione né confrontate con i parametri di gara.

Ne consegue un difetto di istruttoria e di motivazione su un aspetto decisivo dell’affidabilità dell’offerta.

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