Verifica dell’anomalia dell’offerta: il Consiglio di Stato sulla natura monofasica del procedimento
Con la sentenza n. 8080/2025 il Consiglio di Stato chiarisce che il contraddittorio ex art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha funzione istruttoria e non implica una seconda fase di confronto con l’operatore economico
Conclusioni operative
La sentenza, pur correggendo l’errore del TAR sulla procedura, non ha respinto integralmente il ricorso originario, poiché restavano da esaminare i motivi di merito sulla valutazione della congruità economica.
In tal senso, il Consiglio ha riformato solo in parte la sentenza di primo grado, mantenendo impregiudicato l’interesse delle parti al riesame sostanziale della verifica di anomalia.
È stata così confermata la legittimità dell’impostazione monofasica del procedimento di verifica, ribadendo che non esiste un obbligo generalizzato di seconda consultazione.
Questo implica che:
- la richiesta di giustificazioni scritte da parte delle stazioni appaltanti è sufficiente a garantire il contraddittorio;
- eventuali chiarimenti supplementari sono facoltativi, ma devono restare entro i limiti della discrezionalità tecnica;
- l’esclusione è legittima se fondata su una valutazione istruttoria congrua e motivata.
- per gli operatori economici, la fase di giustificazione è l’unica utile per illustrare la sostenibilità dell’offerta;
- le contestazioni sulla congruità potranno essere fatte valere solo in sede di impugnazione del provvedimento finale, non richiedendo ulteriori interlocuzioni endoprocedimentali.
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