Verifica dell’anomalia: il TAR interviene sui termini procedimentali

Il termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni ex art. 110 del d.lgs. 36/2023 non è perentorio e che le rimodulazioni interne dei costi non violano l’immodificabilità dell’offerta

di Redazione tecnica - 29/10/2025

Nella gestione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, la linea di confine tra legittimo approfondimento e violazione dei termini procedimentali è spesso sottile.

Con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 18674, il TAR Lazio interviene su un tema che interessa direttamente RUP e commissioni di gara: la natura del termine di quindici giorni previsto dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e la compatibilità delle proroghe con il principio di immodificabilità dell’offerta.

Offerta anomala: i limiti della discrezionalità nella gestione della verifica

La controversia nasce nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un accordo quadro misto di lavori e servizi.

Un operatore economico ha contestato la legittimità della verifica di anomalia eseguita su un’offerta concorrente, ritenendo che la stazione appaltante avesse ecceduto i termini concessi e consentito modifiche sostanziali nella fase di giustificazioni, in particolare sui costi della manodopera e sulla struttura economica complessiva.

L’impugnazione ha posto al centro dell’attenzione due questioni:

  • la possibilità per la stazione appaltante di prorogare i termini previsti per le giustificazioni;
  • la legittimità di una rimodulazione interna dei costi nel corso della verifica di congruità.

Il TAR ha valorizzato un orientamento sostanziale, imperniato sui principi su cui si fonda il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e rapportando alla complessità della procedura il fatto che il subprocedimento avesse sforato i 15 giorni previsti dalla norma.

 

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