Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
Il MIT (parere n. 3691/2025) chiarisce che la verifica contributiva si estende solo ai subappaltatori effettivamente creditori al momento del pagamento
La stazione appaltante deve acquisire il DURC per tutti i subappaltatori autorizzati o soltanto per quelli che, in occasione del pagamento, risultano effettivi creditori? E ancora: la verifica di regolarità contributiva deve precedere ogni stato di avanzamento o può limitarsi ai soggetti direttamente coinvolti nei pagamenti?
Verifica DURC e Subappalto: il parere del MIT
Sono questi i dubbi affrontati dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel parere n. 3691 del 2 ottobre 2025, che ha fornito una lettura chiara dell’art. 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), dedicato alla disciplina del subappalto.
Ricordiamo che il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica all’istituto del subappalto una disciplina dettagliata, volta a garantire il controllo sull’intera catena esecutiva e a prevenire irregolarità contributive e lavorative. In questo contesto, il comma 7, ultimo periodo, dell’art. 119, stabilisce che:
“Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Una disposizione che, a prima lettura, sembrerebbe imporre la verifica del DURC per la totalità dei subappaltatori autorizzati, indipendentemente dal loro effettivo coinvolgimento nel pagamento. Proprio questa apparente ampiezza applicativa ha determinato il quesito rivolto al MIT.
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