Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
Il MIT (parere n. 3691/2025) chiarisce che la verifica contributiva si estende solo ai subappaltatori effettivamente creditori al momento del pagamento
Quadro normativo di riferimento
Il chiarimento si inserisce nel più ampio impianto dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che riforma la disciplina del subappalto secondo i principi di legalità, trasparenza e tutela dei lavoratori.
La norma prevede che l’affidatario possa ricorrere al subappalto solo previa autorizzazione della stazione appaltante (comma 4) e che rimanga responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (comma 6).
Il comma 7, al centro del parere MIT, introduce l’obbligo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima di procedere ai pagamenti. Questo adempimento è parte di un sistema di garanzie che comprende anche:
- il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di micro o piccole imprese, inadempienze o specifica richiesta (comma 11);
- la verifica della congruità della manodopera, demandata alla Cassa Edile o all’ente competente per il settore (comma 14);
- il coordinamento degli obblighi di sicurezza e dei piani di sicurezza di cantiere (comma 15).
Il filo conduttore della disciplina è la tutela del lavoro e la prevenzione del lavoro irregolare, perseguita non solo con verifiche formali ma attraverso un controllo sostanziale legato all’effettiva esecuzione delle prestazioni.
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