Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti

Il MIT (parere n. 3691/2025) chiarisce che la verifica contributiva si estende solo ai subappaltatori effettivamente creditori al momento del pagamento

di Redazione tecnica - 13/10/2025

Quadro normativo di riferimento

Il chiarimento si inserisce nel più ampio impianto dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, che riforma la disciplina del subappalto secondo i principi di legalità, trasparenza e tutela dei lavoratori.

La norma prevede che l’affidatario possa ricorrere al subappalto solo previa autorizzazione della stazione appaltante (comma 4) e che rimanga responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (comma 6).

Il comma 7, al centro del parere MIT, introduce l’obbligo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima di procedere ai pagamenti. Questo adempimento è parte di un sistema di garanzie che comprende anche:

  • il pagamento diretto ai subappaltatori in caso di micro o piccole imprese, inadempienze o specifica richiesta (comma 11);
  • la verifica della congruità della manodopera, demandata alla Cassa Edile o all’ente competente per il settore (comma 14);
  • il coordinamento degli obblighi di sicurezza e dei piani di sicurezza di cantiere (comma 15).

Il filo conduttore della disciplina è la tutela del lavoro e la prevenzione del lavoro irregolare, perseguita non solo con verifiche formali ma attraverso un controllo sostanziale legato all’effettiva esecuzione delle prestazioni.

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