Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
Il MIT (parere n. 3691/2025) chiarisce che la verifica contributiva si estende solo ai subappaltatori effettivamente creditori al momento del pagamento
Conclusioni operative
Il parere del MIT n. 3691/2025 fornisce un chiarimento prezioso per le stazioni appaltanti e i responsabili della fase di esecuzione del contratto.
In concreto:
- il DURC va sempre acquisito per l’appaltatore principale;
- deve essere richiesto anche per i subappaltatori che hanno eseguito prestazioni oggetto di pagamento o che percepiscono pagamenti diretti;
- non va invece richiesto per i subappaltatori autorizzati ma non ancora operativi o non coinvolti nei pagamenti in corso.
Questa interpretazione, fondata su un criterio di effettività, evita duplicazioni e ritardi, assicurando un controllo mirato sulla regolarità contributiva e una gestione più snella dei flussi finanziari.
Il MIT, in sostanza, conferma un principio cardine del nuovo Codice dei contratti: la semplificazione non è sinonimo di superficialità, ma di efficienza intelligente del controllo pubblico.
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