Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): normativa aggiornata e regole per l’edilizia libera
Quando le VEPA rientrano nell’edilizia libera? Ecco cosa prevede il Testo Unico Edilizia dopo il Decreto Salva Casa e il Decreto Aiuti-bis
Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) hanno rappresentato per anni un terreno di incertezza giurisprudenziale e amministrativa: alcuni Comuni ne contestavano la realizzazione in assenza di titolo edilizio, ritenendole opere che determinano aumento di superficie o modifica della sagoma, mentre altri le consideravano elementi accessori, funzionali alla protezione dagli agenti atmosferici.
Questa tipologia di opere ha subito negli ultimi anni un’evoluzione normativa che le ha fatte rientrare ufficialmente nel regime di edilizia libera.
VEPA: le vetrate panoramche rientrano in edilizia libera?
Conferma ne sono anche i casi decisi dal TAR Lombardia su diverse ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi emesse da un Comune, che aveva ordinato la rimozione di VEPA realizzate su alcuni terrazzi.
In particolare, il giudice amministrativo, con le sentenze "gemelle" del 30 giugno 2025, n. 2481, 2482 e 2483, ha dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’ottemperanza alla rimozione, ma evidenziando allo stesso tempo il mutamento normativo avvenuto con il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142), con il quale le VEPA sono state espressamente ricondotte all’edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. 380/2001), superando il contrasto interpretativo.
Vediamo quindi quali sono le caratteristiche delle VEPA, come si qualificano giuridicamente e quando rientrano in edilizia libera e quando no, alla luce dell'evoluzione normativa.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO