Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): normativa aggiornata e regole per l’edilizia libera

Quando le VEPA rientrano nell’edilizia libera? Ecco cosa prevede il Testo Unico Edilizia dopo il Decreto Salva Casa e il Decreto Aiuti-bis

di Redazione tecnica - 04/07/2025

Evoluzione normativa

La disciplina sulle vetrate panoramiche si è infatti evoluta in tappe successive, tenendo conto che prima del 2022, non vi era alcun riferimento normativo esplicito. Molti Comuni e TAR consideravano le VEPA opere soggette a permesso di costruire o, al massimo, a SCIA, in quanto ritenute incidenti sulla sagoma e sul prospetto.

Con il Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022, convertito in L. 142/2022), all’art. 33-quater è stato aggiunto al Testo Unico Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) l’art. 6, comma 1, lettera b-bis, che ha introdotto la qualificazione espressa come edilizia libera, specificando i requisiti di amovibilità, trasparenza e assenza di creazione di nuovi volumi.

La norma testualmente dispone che: «gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche e di riduzione delle dispersioni termiche, purché le opere non configurino la creazione di un nuovo volume abitabile».

Successivamente, l’art. 2 del Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024), ha integrato l’art. 6 del d.P.R. 380/2001 precisando al comma 1, lett. b-bis), che «b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di microaerazione e salubrità dei vani, purché le opere non determinino la creazione di un volume chiuso stabilmente e non comportino il mutamento della destinazione d’uso né l’aumento della superficie utile; resta fermo il rispetto della disciplina dei beni culturali e paesaggistici e delle normative di settore; l’installazione deve garantire il decoroso aspetto dell’edificio anche sotto il profilo del decoro architettonico.».

Il DL Salva Casa ha quindi:

  • precisato meglio le funzioni (aggiungendo “microaerazione” e “salubrità dei vani”);
  • vietato non solo il “volume abitabile”, ma qualsiasi volume chiuso stabilmente;
  • chiarito il divieto di incremento della superficie utile e il rispetto del decoro architettonico.
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