Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): normativa aggiornata e regole per l’edilizia libera
Quando le VEPA rientrano nell’edilizia libera? Ecco cosa prevede il Testo Unico Edilizia dopo il Decreto Salva Casa e il Decreto Aiuti-bis
VEPA: quando si possono installare e quando no
Alla luce delle modifiche operate sull’art. 6 del Testo Unico Edilizia, le VEPA possono essere considerate edilizia libera se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- non devono determinare spazi stabilmente chiusi (quindi no creazione di nuovi volumi o superfici);
- devono mantenere la microaerazione e la salubrità dei vani interni;
- devono essere amovibili e trasparenti;
- devono rispettare le linee architettoniche esistenti e avere un limitato impatto visivo.
Rimane esclusa dall’ambito di edilizia libera l’installazione delle VEPA su porticati o fronti esterni gravati, anche parzialmente, da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche. In questi casi è necessario un titolo abilitativo, in funzione dell’impatto dell’opera (SCIA o permesso di costruire).
Infine, l'installazione rimane soggetta a:
- prescrizioni dei piani urbanistici comunali;
- eventuali vincoli storici e paesaggistici;
- rispetto del regolamento condominiale in caso di installazione in condominio.
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