VIA e impianti agrivoltaici: il MASE deve rispettare i termini

Il TAR Lazio interviene sui ritardi nelle procedure VIA dei progetti PNIEC: l’inerzia della Commissione e il mancato concerto del Ministero della Cultura non fermano il procedimento, mentre il superamento dei termini comporta il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

di Redazione tecnica - 30/09/2026

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Nelle procedure di VIA che riguardano gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, il rispetto dei tempi non dipende soltanto dall’attività del MASE. L’istruttoria passa attraverso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, può richiedere il concerto del Ministero della Cultura e deve inserirsi in un sistema che assegna una diversa priorità alle pratiche da esaminare.

Questa articolazione rende ancora più importante la disciplina dei termini prevista dal D.Lgs. n. 152/2006: se una delle fasi si arresta, il procedimento non può rimanere sospeso senza una scadenza.

La disciplina della VIA per i progetti PNIEC qualifica infatti i termini come perentori e affianca alle singole scansioni temporali una serie di poteri sostitutivi, pensati per consentire all’iter di proseguire anche quando uno degli organi coinvolti non interviene nei tempi assegnati.

Su questo rapporto tra durata dell’istruttoria, responsabilità dell’amministrazione e obbligo di arrivare comunque a una decisione si è pronunciato il TAR Lazio, Roma, Sez. III, con la sentenza 17 luglio 2026, n. 13206, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto agrivoltaico.

La pratica era rimasta ferma presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche dopo la scadenza dei termini, mentre il MASE non aveva adottato il provvedimento finale né aveva attivato i meccanismi sostitutivi previsti dal Codice dell’ambiente.

Il ricorso ha quindi posto al TAR una questione che va oltre il semplice accertamento del ritardo, perché coinvolge anche il sistema delle priorità tra i progetti, il mancato concerto del Ministero della Cultura e il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

VIA per impianto agrivoltaico: il ricorso contro il silenzio del MASE

Il progetto al centro del ricorso rientra tra quelli di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006. La società ha presentato l’istanza di VIA nell’ottobre 2023 e, dopo la prima consultazione pubblica, nel giugno 2025 ha trasmesso documentazione integrativa; il MASE ha quindi pubblicato un nuovo avviso alla fine dello stesso mese, mentre la successiva fase di consultazione si è conclusa a metà luglio.

Da quel momento la pratica non ha più registrato avanzamenti. Al momento del ricorso risultava ancora in istruttoria tecnica, la Commissione non aveva espresso il proprio parere, mentre il MASE non aveva adottato il provvedimento di VIA e non aveva attivato i poteri sostitutivi.

La società si è quindi rivolta al giudice amministrativo chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la conclusione del procedimento e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

Termini VIA per i progetti PNIEC: perché sono perentori

Il riferimento è l’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, che per i progetti PNIEC prevede una scansione temporale precisa: 130 giorni alla Commissione tecnica per predisporre lo schema di provvedimento e ulteriori 30 giorni al MASE per adottare il provvedimento finale, previo concerto del Ministero della Cultura, per il quale è previsto un termine non superiore a 20 giorni.

Il comma 7 dello stesso articolo qualifica questi termini come perentori e li collega ai meccanismi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia di ritardo procedimentale e poteri sostitutivi.

Il TAR ha richiamato anche il favore riconosciuto alle fonti rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, facendo riferimento al Regolamento (UE) 2022/2577 e al principio dell’interesse pubblico prevalente riconosciuto a tali interventi.

Per il calcolo del ritardo, il Collegio ha preso come riferimento la data della pubblicazione successiva alle integrazioni. Da quel momento la Commissione avrebbe dovuto esprimersi entro novembre 2025 e il MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il mese successivo.

Quando il ricorso è stato esaminato, entrambe le scadenze erano già trascorse.

Inerzia della Commissione PNRR-PNIEC: quando scattano i poteri sostitutivi

L’assenza del parere della Commissione non consente al procedimento di restare indefinitamente aperto.

L’art. 25, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce il potere sostitutivo al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, che deve acquisire il parere dell’ISPRA entro trenta giorni e adottare l’atto omesso nei successivi trenta.

La stessa disposizione considera anche l’inerzia del direttore generale del MASE e il ritardo nel rilascio del concerto del Ministero della Cultura.

Nel caso esaminato, anche i termini previsti per l’esercizio di questi poteri erano ormai scaduti senza che il MASE li avesse attivati.

Il TAR ha quindi escluso che il mancato completamento dell’istruttoria da parte della Commissione possa ridimensionare l’inadempimento del Ministero: proprio per questa ipotesi l’art. 25 prevede l’attivazione dei poteri sostitutivi.

Mancato concerto del Ministero della Cultura: la VIA deve comunque concludersi

Lo stesso vale per il concerto del Ministero della Cultura. L’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che l’autorità competente conclude il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.

Da qui la conclusione del TAR: l’assenza del concerto non esonera il MASE dall’obbligo di provvedere e non rende meno rilevante il ritardo già maturato.

Se il concerto non arriva, devono essere attivati i meccanismi sostitutivi e, quando necessario, gli strumenti previsti per la composizione del dissenso.

Progetti PNIEC prioritari e non prioritari: come funziona l’ordine di trattazione

Alla disciplina dei termini si affianca il sistema di priorità previsto per la Commissione PNRR-PNIEC. L’art. 8, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede una trattazione per quote differenziate, riservando almeno tre quinti delle pratiche ai progetti qualificati come prioritari. Il progetto oggetto del ricorso non rientrava tra questi e ricadeva quindi nella quota destinata ai progetti non prioritari.

Il TAR ha richiamato sul punto anche il Consiglio di Stato, che ha già affrontato il rapporto tra il sistema delle priorità e le sentenze rese contro il silenzio dell’amministrazione. La distribuzione delle pratiche per quote resta operativa e incide sull’effetto conformativo della sentenza, quindi sulle modalità con cui l’amministrazione deve dare seguito alla decisione del giudice, ma non modifica la natura perentoria dei termini previsti dall’art. 25.

Per i progetti non prioritari rimane quindi la quota minima dei due quinti delle trattazioni, senza che questa collocazione possa trasformarsi in una ragione per lasciare irrisolta la procedura.

Silenzio del MASE: 90 giorni per concludere il procedimento VIA

Accertato il superamento dei termini, il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha riconosciuto l’obbligo del MASE di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Nel fissare il nuovo termine, il Collegio ha tenuto conto della complessità delle valutazioni ancora da svolgere e della necessità di acquisire il concerto del Ministero della Cultura, assegnando al MASE 90 giorni dalla notificazione della sentenza oppure, se anteriore, dalla sua comunicazione in via amministrativa.

La società potrà inoltre chiedere la nomina di un commissario ad acta qualora il Ministero resti inerte anche dopo la scadenza del termine fissato dal giudice.

Ritardo nella VIA: quando spetta il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria

Il superamento dei termini produce anche una conseguenza economica. L’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, quando non vengono rispettati i termini del comma 2-bis, al proponente sia rimborsato il 50% dei diritti di istruttoria versati ai sensi dell’art. 33.

Il TAR ha quindi condannato le Amministrazioni al pagamento, considerando questo diritto come conseguenza diretta dello sforamento dei termini, senza che sia necessario accertare una condotta dolosa o colposa dell’amministrazione e senza che il proponente debba dimostrare un ulteriore danno.

La disposizione viene ricondotta a una forma speciale dell’indennizzo per ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990, che opera per il solo fatto che il procedimento non sia stato concluso nei tempi previsti.

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