Quando si considera “realizzato” un progetto ai fini della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)? È possibile rinnovare un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) basandosi su una VIA scaduta? Qual è il corretto rapporto tra fasi esecutive di un impianto e continuità degli strumenti autorizzatori ambientali?
VIA scaduta: quali sono gli effetti sul progetto?
A rispondere ad alcuni dubbi sui termini di efficacia e sull'eventuale decadenza della Valutazione di Impatto Ambientale è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 giugno 2025, n. 5466, esprimendosi sul diniego, da parte di un’Amministrazione regionale, al rinnovo dell’AIA per le fasi 2 e 3 di una discarica già autorizzata in VIA nel 2011 e avviata nella sola prima fase.
La società appellante sosteneva che, avendo messo in esercizio l’impianto nel quinquennio di validità della VIA, il progetto potesse considerarsi “realizzato”, e che quindi fosse legittima la prosecuzione delle attività anche oltre tale scadenza, con semplice aggiornamento delle AIA.
Una tesi che non ha convinto Palazzo Spada, sulla base di presupposti normativi ripercorsi all’interno della sentenza.
La VIA come atto di valutazione e non di autorizzazione
La pronuncia chiarisce un punto di metodo fondamentale per chi si occupa di impianti e procedure ambientali: la VIA non è un’autorizzazione “a costruire”, ma una valutazione preventiva degli impatti ambientali di un progetto nella sua globalità. È uno strumento tecnico e programmatorio, finalizzato a valutare l’idoneità ambientale dell’intervento.
In questo senso, l’efficacia temporale della VIA non può essere derogata da valutazioni discrezionali della PA o da argomentazioni fondate sull’affidamento dell’operatore. I valori ambientali tutelati hanno prevalenza.
Il rapporto con l’AIA: complementarità, non sostituibilità
La società appellante riteneva che l’AIA già rilasciata potesse in qualche modo “coprire” le lacune della VIA scaduta. Ma il Consiglio di Stato riafferma con chiarezza il principio secondo cui “L’autorizzazione integrata ambientale presuppone l’efficacia della VIA. In mancanza, non è possibile procedere al rinnovo.”
In altre parole, VIA e AIA non sono strumenti alternativi, ma complementari. Il riesame dell’AIA per nuove fasi esecutive richiede una VIA attuale, valida e coerente con le condizioni ambientali nel frattempo mutate.