VIA per gli impianti fotovoltaici: quando il preavviso di rigetto non è dovuto

Il TAR Sicilia chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 6, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006: l'esclusione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 vale anche nei procedimenti regionali rimasti tali per effetto della disciplina transitoria e conferma la legittimità della motivazione per relationem

di Redazione tecnica - 07/07/2026

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Nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativi agli impianti fotovoltaici l'amministrazione è sempre tenuta a comunicare il preavviso di rigetto prima di adottare un provvedimento negativo?

Il fatto che il procedimento sia rimasto di competenza regionale modifica le regole previste dal Codice dell’Ambiente (d.Lgs. n. 152/2006)?

Sono queste le domande al centro della sentenza del 22 giugno 2026, n. 1790, con cui il TAR Sicilia, Catania, sez. I, è intervenuto sul ricorso proposto contro il diniego di VIA relativo a un impianto agrivoltaico.

La pronuncia, che chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, escludendo la necessità del preavviso di rigetto anche nei procedimenti rimasti di competenza regionale in forza della disciplina transitoria, conferma che il provvedimento conclusivo può essere motivato mediante adesione per relationem al parere dell'organo tecnico competente, purché da quest'ultimo emergano in modo puntuale le ragioni, anche di carattere tecnico, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.

Diniego di VIA per un impianto agrivoltaico: il TAR sul preavviso di rigetto

Il giudizio ha preso origine dal ricorso presentato dalla società proponente contro il provvedimento con cui l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente aveva espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto agrivoltaico da 40 MWp, recependo il parere della Commissione Tecnica Specialistica.

Secondo la società, il procedimento presentava diversi profili di illegittimità. In particolare, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, il decreto sarebbe stato privo di un'autonoma motivazione e numerose criticità tecniche poste a fondamento del diniego sarebbero risultate infondate oppure già superate nel corso dell'istruttoria.

VIA per gli impianti fotovoltaici: come funziona il quadro normativo

Per comprendere il ragionamento sviluppato dal TAR è utile richiamare, sia pure sinteticamente, il quadro normativo di riferimento, che negli ultimi anni è stato interessato da numerosi interventi legislativi destinati a modificare il riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

La Valutazione di Impatto Ambientale distingue infatti le competenze sulla base delle categorie progettuali individuate dagli allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Per gli impianti fotovoltaici, l'Allegato II attribuisce alla competenza statale quelli con potenza superiore a 10 MW, mentre gli Allegati III e IV individuano le categorie di competenza regionale.

A questo assetto si è però affiancato un regime transitorio introdotto dall'art. 7-quater del D.L. n. 21/2022, inserito dalla Legge n. 51/2022, che ha mantenuto in capo alle Regioni i procedimenti relativi agli impianti superiori a 10 MW le cui istanze erano state presentate prima del 31 luglio 2021, anche nell'ipotesi in cui il progetto abbia successivamente subito modifiche sostanziali.

In questo contesto assume particolare rilievo anche l'art. 6, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 77/2021, che esclude l'applicazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 nei procedimenti richiamati dai commi 6, 7 e 9 dello stesso articolo.

Quando il preavviso di rigetto non trova applicazione

Nel ricostruire il quadro normativo, il Collegio ha appunto richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, soffermandosi sul rapporto tra i procedimenti disciplinati dai commi 6, 7 e 9 e le categorie progettuali individuate dagli Allegati II, II-bis, III e IV del Codice dell'ambiente.

Nel caso in esame, pur essendo rimasto di competenza regionale in forza della disciplina transitoria introdotta dalla Legge n. 51/2022, il progetto continuava a rientrare, per le sue caratteristiche oggettive, tra quelli riconducibili agli Allegati II e II-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Da questa ricostruzione deriva la conclusione cui è giunto il TAR: il comma 10-bis dell'art. 6 continua a trovare applicazione anche quando il procedimento è definito dall'amministrazione regionale e, di conseguenza, il preavviso di rigetto non è dovuto.

Nei procedimenti di VIA relativi a impianti fotovoltaici riconducibili, per caratteristiche oggettive, agli Allegati II e II-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l'esclusione del preavviso di rigetto continua ad applicarsi anche quando, per effetto della disciplina transitoria, la competenza resta attribuita alla Regione.

Il regime transitorio non cambia le regole della VIA

In riferimento agli effetti della disciplina transitoria introdotta dal legislatore sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, il TAR ha ricostruito il percorso normativo che ha interessato gli impianti fotovoltaici di maggiore potenza, ricordando come il progetto in esame fosse rimasto di competenza regionale esclusivamente perché la relativa istanza era stata presentata prima del 31 luglio 2021, così come previsto dalla Legge n. 51/2022, che ha introdotto l'art. 7-quater nel D.L. n. 21/2022.

Pur essendo rimasta in capo alla Regione, infatti, la VIA continuava a riguardare un progetto riconducibile, per le sue caratteristiche, alle categorie individuate dagli Allegati II e II-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La disciplina transitoria quindi incide esclusivamente sulla competenza dell'amministrazione che deve concludere il procedimento, ma non modifica le regole che disciplinano lo svolgimento della VIA. Di conseguenza, anche nei procedimenti rimasti temporaneamente attribuiti alle Regioni continua a trovare applicazione il comma 10-bis dell'art. 6, con la conseguente esclusione del preavviso di rigetto.

È legittima la motivazione per relationem al parere della Commissione tecnica

In relazione alla motivazione del provvedimento conclusivo, secondo i giudici il decreto aveva soddisfatto pienamente l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, poiché il richiamo al parere della Commissione Tecnica Specialistica rappresenta la consapevole condivisione delle valutazioni tecniche e giuridiche maturate nel corso dell'istruttoria.

Il fatto che l'amministrazione si limiti a richiamare il parere dell'organo tecnico non significa che essa stia rinunciando all'esercizio del proprio potere decisionale; al contrario, facendo proprie quelle valutazioni, le assume come fondamento della decisione finale, purché il parere richiamato esponga in modo puntuale e completo le ragioni del giudizio espresso.

Ne deriva che il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato quando l'amministrazione aderisce, mediante motivazione per relationem, alle valutazioni formulate dall'organo tecnico competente, purché queste consentano di ricostruire con chiarezza le ragioni poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.

Preavviso di rigetto e motivazione per relationem: due punti fermi per la VIA

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità del provvedimento di diniego di compatibilità ambientale.

La decisione della sezione catanese contiene due indicazioni che offrono un utile riferimento sia alle amministrazioni chiamate a concludere i procedimenti di VIA, sia agli operatori che intendono valutarne la legittimità o contestarne l'esito.

In primis, il fatto che l'esclusione del preavviso di rigetto prevista dall'art. 6, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 si applica anche quando il procedimento, per effetto della disciplina transitoria, resta di competenza regionale, poiché ciò che rileva è la riconducibilità del progetto alle categorie individuate dagli Allegati II e II-bis del Codice dell'ambiente.

Inoltre, la motivazione per relationem costituisce una modalità pienamente legittima di esercizio del potere amministrativo, purché il parere dell'organo tecnico richiamato consenta di individuare con precisione le ragioni, anche di carattere tecnico, che sorreggono il giudizio finale.

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