Vicinitas e abusi edilizi: il TAR fissa i limiti sull'interesse al ricorso

La mera vicinanza non basta a permettere al proprietario confinante di impugnare i titoli edilizi: occorrono prove per dimostrare il pregiudizio concreto

di Redazione tecnica - 05/07/2025

Vicinitas e interesse al ricorso

Riprendendo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il Collegio ha ricordato che il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non vale di per sé a dimostrare l’interesse concreto e attuale: "riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato".

Perché il ricorso sia ammissibile, è necessario che il confinante fornisca serie allegazioni di un pregiudizio specifico, come ad esempio:

  • diminuzione di luce, aria;
  • deprezzamento e svalutazione dell’immobile;
  • degrado ambientale;
  • aumento del carico urbanistico.

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermazioni generiche, prive di qualsiasi principio di prova documentale o peritale: "In definitiva, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso in esame proposto dal confinante, non essendo sufficiente a fondare l'interesse al ricorso la mera vicinitas, ma incombendo, per converso, sul ricorrente la puntuale allegazione e la comprova dello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ciò che nel caso di specie è mancato, impedendo così a questo Tribunale di accertare la sussistenza - per l’appunto dichiarata, ma non provata – dell’interesse ad agire".

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