Può una Regione consentire la regolarizzazione postuma di opere realizzate senza autorizzazione in zona a vincolo idrogeologico? Le opere pubbliche sono sottratte alla sanzione paesaggistica prevista dal Codice dei beni culturali? E fino a che punto arriva l'autonomia legislativa regionale quando incrocia la tutela dell'ambiente e del paesaggio?
A questi interrogativi risponde la Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 9 giugno 2026, che fornisce alcuni utili chiarimenti sui confini entro cui una Regione, anche a statuto speciale, può muoversi quando legifera in materia edilizia e urbanistica toccando i beni ambientali e paesaggistici.
Si tratta del terzo intervento ravvicinato della Consulta sulla legislazione urbanistica ed edilizia della Regione Sardegna nel giro di poche settimane, dopo la sentenza n. 86/2026, che ha definito le altre censure mosse dallo Stato alla stessa legge regionale, e la sentenza n. 88/2026, che ha annullato i decreti con cui un'amministrazione statale aveva preteso di disapplicare una legge sarda sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili. Un susseguirsi che restituisce la misura di una tensione ricorrente tra autonomia regionale e tutela uniforme dell'ambiente.
La legge regionale sarda di coordinamento con il Decreto Salva Casa
La vicenda nasce dall'impugnazione in via principale, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2025, con cui la Regione ha riordinato la propria normativa edilizia e urbanistica coordinandola con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2024. Si tratta del medesimo ricorso che aveva investito numerose previsioni della legge sarda, una parte delle quali già scrutinata in una prima pronuncia.
Quattro le disposizioni finite davanti alla Corte:
- la prima estende il piano urbanistico comunale alle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia, applicando a esse la disciplina delle aree a terra;
- la seconda, con una norma di interpretazione autentica, riconduce ai beni paesaggistici le zone umide del piano paesaggistico regionale, estendendo il vincolo alla fascia dei 300 metri dalla battigia degli specchi acquei interni;
- la terza, inserita nella legge forestale regionale, apre alla possibilità di ottenere l'accertamento della compatibilità idrogeologica dopo la realizzazione di interventi eseguiti senza autorizzazione o in difformità, purché conformi alle norme di settore e privi di pregiudizi per l'assetto del territorio;
- la quarta esclude l'applicazione della sanzione paesaggistica per le opere pubbliche e per quelle realizzate prima del vincolo, e affida agli uffici regionali l'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati.
Secondo l'Avvocatura dello Stato tutte queste scelte avrebbero invaso competenze statali esclusive, in particolare in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, di ordinamento civile e di rapporti internazionali, eccedendo i limiti che lo statuto speciale pone alla potestà legislativa regionale. La Regione si è difesa eccependo l'inammissibilità di parte delle questioni e sostenendo comunque la piena legittimità del proprio intervento.
Statuto speciale, vincolo idrogeologico e Codice dei beni culturali
Per seguire il ragionamento occorre tenere presenti alcuni riferimenti. La competenza regionale si fonda sullo statuto speciale (Legge costituzionale n. 3/1948), che all'art. 3 attribuisce alla Sardegna la potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, da esercitare però nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dei limiti che l'art. 117 della Costituzione riserva allo Stato, fra cui la tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
Sul fronte idrogeologico il riferimento storico resta il regio decreto-legge n. 3267/1923 (la cosiddetta legge Serpieri), tuttora in vigore, che all'art. 7 subordina ad autorizzazione preventiva la trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo, allo scopo di prevenire denudazioni, perdita di stabilità e turbativa del regime delle acque. A questa disciplina si lega l'art. 53 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), dedicato alla difesa del suolo e al risanamento idrogeologico.
Sul versante paesaggistico vengono in rilievo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), in particolare l'art. 167, comma 5, che disciplina la sanzione pecuniaria dovuta quando sia accertata ex post la compatibilità di un intervento, e gli artt. 135 e 143, che fissano il principio di copianificazione tra Stato e Regioni introdotto dal D.Lgs. n. 63/2008.
Per i piani attuativi rilevano infine gli artt. 16 e 28 della Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica) e l'art. 6 del d.P.R. n. 480/1975, che ha trasferito alla Sardegna le funzioni un tempo statali in materia di paesaggio.
Perché il vincolo idrogeologico non ammette la sanatoria postuma
Sul vincolo idrogeologico la Corte Costituzionale rileva che la difesa del suolo dai rischi di dissesto rientra nella tutela dell'ambiente, affidata in via esclusiva allo Stato, e si atteggia a materia trasversale che può intrecciarsi con il governo del territorio di competenza regionale. In questo intreccio le Regioni possono discostarsi dalla disciplina statale soltanto per innalzare gli standard di tutela, mai per abbassarli.
Proprio qui si colloca il vizio della previsione sarda. L'art. 7 della legge Serpieri contempla la sola autorizzazione preventiva, e questo silenzio sulla regolarizzazione successiva non è una lacuna ma la traduzione di un divieto inderogabile di nulla-osta in sanatoria, valido anche quando la violazione sia soltanto formale. La ragione sta nella preminenza dell'interesse pubblico a valutare prima dell'intervento, e non dopo, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo.
Ne discende che il legislatore regionale non può importare in questo campo un meccanismo modellato sulla doppia conformità edilizia dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Né è possibile richiamare l'art. 61 del Codice dell'ambiente, che pure affida interamente alle Regioni le funzioni sul vincolo idrogeologico, perché quelle funzioni non comprendono il potere di alterare la natura preventiva dell'autorizzazione.
Sul fronte paesaggistico il ragionamento si sdoppia. Quanto alle opere pubbliche, la Consulta osserva che l'art. 167, comma 5, del Codice non distingue tra opere pubbliche e private, e che lo stesso accertamento postumo di compatibilità è già una deroga alla regola della rimessione in pristino, sicché ammettere un'ulteriore eccezione per i lavori pubblici significherebbe travalicare i limiti della competenza regionale.
Diverso il caso delle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo. Qui i giudici delle leggi, riprendendo la sentenza n. 75/2022 e l'ordinanza n. 13/2023, ricordano che la sanzione presuppone la violazione dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione, obbligo che sorge solo se l'area era già vincolata al momento dei lavori. Per il vincolo sopravvenuto manca l'illecito paesaggistico, e la norma regionale che esclude la sanzione non fa che recepire questa lettura.
Restano le questioni respinte. Sulla pianificazione delle acque prospicienti la battigia la Corte, in linea con i precedenti n. 23/1957, n. 102/2008 e n. 16/2024, esclude che la Regione frazioni il mare territoriale e le riconosce un potere regolativo che coesiste con quello statale, da leggere in modo da rispettare il piano di gestione dello spazio marittimo e i piani regolatori portuali.
Sulle zone umide, in continuità con la sentenza n. 308/2013, ammette l'interpretazione autentica regionale, perché quelle aree del piano paesaggistico non rientrano nell'obbligo di copianificazione introdotto solo nel 2008.
Sull'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati, infine, il trasferimento delle funzioni statali con il d.P.R. n. 480/1975 rende legittima l'assenza del parere ministeriale, riservato dall'art. 146 del Codice ai singoli interventi e non agli strumenti urbanistici, in linea con la sentenza n. 51/2006 e con il Consiglio di Stato (sentenza n. 5449/2021).
Autorizzazione preventiva e regolarizzazione postuma, una differenza sostanziale
Dal punto di vista tecnico la distinzione tracciata dalla pronuncia è netta e merita attenzione operativa. L'autorizzazione idrogeologica non è un adempimento documentale che si possa recuperare a opera ultimata, ma una verifica che deve precedere l'intervento, perché solo prima dei lavori è possibile apprezzare l'effetto di una trasformazione sulla stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Una valutazione condotta a cantiere chiuso fotografa un assetto già modificato e perde la propria funzione di prevenzione.
Sul piano sistematico, e qui si va oltre la lettera della decisione, conviene distinguere questa logica da quella della sanatoria edilizia ordinaria. Nel governo del territorio l'art. 36 del Testo Unico Edilizia consente di regolarizzare l'opera che risulti conforme alla disciplina urbanistica e a quella edilizia, mentre il vincolo idrogeologico protegge un bene, la sicurezza del suolo, che non tollera un giudizio differito, perché il danno temuto può essersi già prodotto nel frattempo. È una differenza di oggetto, prima ancora che di procedura.
Per le opere pubbliche il messaggio è altrettanto chiaro sul piano gestionale. L'ente che realizzi un intervento in difetto di autorizzazione paesaggistica resta soggetto alla sanzione pecuniaria al pari di qualsiasi privato, e nessuna disciplina regionale può trasformare la natura pubblica del committente in una causa di esenzione. La programmazione delle opere deve quindi mettere in conto a monte i passaggi autorizzativi paesaggistici, senza confidare in scorciatoie successive.
Cosa cambia per progettisti, tecnici comunali e amministrazioni
In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale che apriva alla compatibilità idrogeologica postuma e di quella che escludeva la sanzione paesaggistica per le opere pubbliche, respingendo invece le restanti questioni, comprese quelle sulle acque costiere, sulle zone umide e sull'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati.
La ricaduta più immediata riguarda chi opera in aree a vincolo idrogeologico. Non esiste, e non può essere introdotta per via regionale, una sanatoria che regolarizzi a posteriori gli interventi eseguiti senza autorizzazione, e ciò impone a progettisti e committenti di collocare la verifica di compatibilità a monte di ogni trasformazione del terreno vincolato.
L'opera pubblica non gode di alcun trattamento di favore rispetto alla sanzione paesaggistica, e la programmazione degli interventi deve includere tempi e costi dell'iter autorizzativo, evitando di affidarsi a esenzioni che la giurisprudenza costituzionale non riconosce.
Resta infine confermata, sul versante opposto, l'ampiezza della competenza regionale sarda in materia di pianificazione, oltre alla conferma che le opere anteriori al vincolo non scontano la sanzione paesaggistica. Letta accanto alle pronunce di poche settimane prima, la decisione conferma un indirizzo ormai stabile, che lascia spazio all'autonomia sarda sulla forma della pianificazione ma ne arretra i confini ogni volta che la disciplina regionale tocca lo standard ambientale e paesaggistico uniforme.