Vincolo paesaggistico: l’Adunanza Plenaria interviene sulla fascia di rispetto fluviale

In un'importante sentenza viene chiarito se anche le aree sopraelevate ricadano o meno nel vincolo dei 150 metri dai corsi d’acqua

di Redazione tecnica - 24/07/2025

Qual è il reale ambito di applicazione del vincolo paesaggistico nei pressi dei fiumi? La distanza di 150 metri si misura solo dalle sponde “a livello” del corso d’acqua o include anche le zone sopraelevate? E cosa cambia nei procedimenti edilizi in queste aree, specie per interventi apparentemente marginali?

A spegnere ogni dubbio sulla sussistenza della fascia di rispetto, anche in assenza di una percezione diretta del corso d’acqua, è l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 10 luglio 2025, n. 8, che ha risolto un contrasto interpretativo relativo all’art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Fascia di rispetto fluviale: l'Adunanza Plenaria sulla sussistenza del vincolo paesaggistico

La vicenda prende avvio dal contenzioso nato dalla revoca in autotutela di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un capannone destinato alla lavorazione di prodotti agricoli, e del successivo ordine di demolizione. Secondo l’Amministrazione, l’intervento ricadeva all’interno della fascia di rispetto fluviale e mancava l’autorizzazione paesaggistica.

Successivamente, il proprietario ha presentato un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, alla quale è seguito il silenzio diniego da parte del Comune.

Da qui il ricorso, nel quale è stata contestata la sussistenza del vincolo in quanto il manufatto si trovava 9 metri al di sopra la sponda, motivo per cui non ci sarebbe stato un impatto paesaggistico diretto. La tesi del ricorrente è che la “fascia di rispetto” dovrebbe applicarsi solo alle porzioni pianeggianti, e non a quelle sopraelevate.

Quadro normativo di riferimento

Nell’analisi dei giudici rilevano le seguenti norme:

  • l’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, che stabilisce il vincolo paesaggistico in una fascia di 150 metri per lato rispetto a fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi ex r.d. n. 1775/1933.
  • l’art. 146 e ss., d.lgs. n. 42/2004, che regolano l’autorizzazione paesaggistica, con rimandi anche al procedimento semplificato ex d.P.R. n. 31/2017;
  • l’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, che richiede il permesso di costruire per gli interventi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
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