Vincolo di rispetto cimiteriale: quando è possibile derogare per realizzare opere pubbliche

Il TAR Campania chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, spiegando quando la fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta, quale ruolo assumono il Consiglio comunale e il parere dell'ASL e perché, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, non esiste una distanza minima inderogabile per la realizzazione di opere pubbliche

di Redazione tecnica - 30/06/2026

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Quando un intervento edilizio ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, il punto di partenza è sempre l'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, che prevede una fascia di inedificabilità di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Si tratta di una disciplina che tutela contemporaneamente le esigenze igienico-sanitarie, la sacralità dei luoghi di sepoltura e la possibilità di garantire futuri ampliamenti del cimitero.

Ciò non significa, tuttavia, che il vincolo abbia carattere assoluto. La stessa disposizione contempla infatti alcune ipotesi di deroga e, tra queste, assume particolare rilievo quella prevista dal comma 5, che consente al Consiglio comunale di autorizzare la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge e venga acquisito il preventivo parere favorevole dell'ASL.

Proprio sull'ambito applicativo di questa deroga si è pronunciato il TAR Campania, sez. Napoli, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 2955, chiamato a chiarire se la riduzione della fascia di rispetto possa essere autorizzata anche nella porzione più vicina al cimitero oppure se esista una distanza minima che non possa essere superata neppure in presenza di un'opera destinata a soddisfare un rilevante interesse pubblico.

Il vincolo di rispetto cimiteriale: il TAR sulla legittimità delle deroghe

La controversia nasce dal ricorso proposto da un comitato civico contro la deliberazione con la quale un Consiglio comunale aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934, la riduzione della distanza di rispetto per consentire la realizzazione di un'infrastruttura destinata al trasporto pubblico locale, inserita tra gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'opera interessava un'area già urbanizzata, occupata in larga parte da infrastrutture ferroviarie esistenti, e comprendeva anche la realizzazione di un parcheggio pubblico destinato prevalentemente al servizio del cimitero.

Secondo i ricorrenti, la deroga non avrebbe potuto riguardare un'area così prossima all'impianto cimiteriale e, inoltre, il parere favorevole dell'ASL sarebbe risultato privo di un'adeguata motivazione sotto il profilo della tutela igienico-sanitaria.

Esaminate le censure, il TAR le ha ritenute infondate, confermando la legittimità sia della deliberazione comunale sia del parere sanitario favorevole che aveva consentito la riduzione del vincolo.

Art. 338 del R.D. n. 1265/1934: quando è possibile ridurre la fascia di rispetto cimiteriale

Per comprendere la decisione del TAR occorre partire proprio dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, che prevede una fascia di rispetto di 200 metri, all'interno della quale opera un vincolo legale di inedificabilità.

La ratio della disposizione è quella di tutelare una pluralità di interessi pubblici, che non si esauriscono nelle sole esigenze igienico-sanitarie ma comprendono anche la salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura e la possibilità di assicurare futuri ampliamenti dell'area cimiteriale. Proprio in ragione di questa molteplicità di finalità, la giurisprudenza ha costantemente qualificato il vincolo come generale e particolarmente rigoroso.

La norma, tuttavia, contempla alcune ipotesi derogatorie. Per quanto interessa nella vicenda esaminata dal TAR, il comma 5 attribuisce al Consiglio comunale la possibilità di autorizzare la riduzione della distanza di rispetto per consentire l'esecuzione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici, purché non sussistano ragioni igienico-sanitarie ostative e sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole dell'azienda sanitaria competente.

Si tratta di una previsione eccezionale che consente di contemperare la tutela assicurata dal vincolo con la realizzazione di interventi destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico, purché risultino compatibili con le finalità perseguite dalla disposizione.

Deroga al vincolo cimiteriale: perché il TAR ha escluso una distanza minima inderogabile

Il ragionamento sviluppato dal Collegio ha preso le mosse proprio dalla formulazione del comma 5.

I giudici hanno rilevato che il legislatore, nel disciplinare la riduzione della distanza di rispetto per la realizzazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici, non ha previsto alcuna distanza minima inderogabile dal perimetro del cimitero. Tale circostanza è stata ritenuta particolarmente significativa se confrontata con il comma 4 della stessa disposizione, nel quale sono invece individuati specifici limiti per le ipotesi di ampliamento dei cimiteri.

Da questa differenza normativa il TAR ha ricavato un principio preciso. L'assenza di un limite espresso induce infatti a ritenere che non possa configurarsi, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di realizzare opere pubbliche anche nella porzione più vicina dell'area sottoposta al vincolo, purché risultino rispettati tutti i presupposti previsti dalla legge.

Una diversa interpretazione finirebbe infatti per introdurre, in via interpretativa, un limite ulteriore che il legislatore ha consapevolmente scelto di non prevedere.

La sentenza ha però ricordato che il vincolo cimiteriale continua a perseguire una pluralità di interessi pubblici e che, proprio per questo motivo, la possibilità di ridurne l'estensione non può trasformarsi in una regola generale. La deroga rimane infatti consentita soltanto quando l'intervento risulti compatibile con le finalità della disciplina, come può avvenire, ad esempio, nel caso di un parcheggio pubblico funzionalmente destinato al servizio del cimitero, ritenuto idoneo a soddisfare esigenze collettive senza alterare l'equilibrio degli interessi tutelati dalla norma.

Quando è possibile derogare al vincolo cimiteriale: interesse pubblico, delibera comunale e parere dell'ASL

Pur escludendo l'esistenza di un divieto assoluto di intervenire nella parte più vicina al cimitero, il TAR ha ribadito che la possibilità di ridurre la distanza di rispetto mantiene carattere eccezionale e può essere esercitata esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge.

Richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha ricordato che la procedura disciplinata dall'art. 338, comma 5, costituisce una norma di stretta interpretazione e può essere attivata soltanto per soddisfare esigenze di interesse pubblico, senza poter essere utilizzata per favorire iniziative di carattere privatistico.

Ne deriva che l'autorizzazione alla deroga presuppone il rispetto di condizioni puntualmente individuate dal legislatore. È necessario, innanzitutto, che l'intervento persegua una reale finalità pubblica; occorre poi una specifica deliberazione del Consiglio comunale e, soprattutto, il preventivo parere favorevole dell'ASL, chiamata a verificare che l'opera non determini criticità sotto il profilo igienico-sanitario.

Secondo il TAR, nel caso di specie tutti questi presupposti ricorrevano.

L'intervento riguardava infatti un'infrastruttura destinata alla sperimentazione dell'idrogeno nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale, inserita tra i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La sentenza ha evidenziato come l'opera fosse finalizzata al progressivo superamento dei mezzi alimentati a gasolio attraverso l'impiego di treni a idrogeno prodotto da energia rinnovabile, perseguendo così un obiettivo di rilevante interesse pubblico che aveva giustificato anche l'accesso ai finanziamenti europei.

Tra gli elementi valorizzati dal Collegio ha assunto particolare rilievo anche il contesto nel quale l'intervento era destinato a inserirsi. Dalla documentazione progettuale emergeva infatti che l'opera insisteva su aree già urbanizzate, già destinate a funzioni infrastrutturali, senza comportare l'occupazione di ulteriori superfici rispetto a quelle già comprese nel lotto ferroviario esistente. Anche questa circostanza ha contribuito a rafforzare il giudizio di compatibilità dell'intervento con le finalità perseguite dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934.

Il TAR ha inoltre attribuito rilievo alla prevista realizzazione di un parcheggio pubblico prevalentemente destinato al servizio del cimitero. Secondo i giudici, un'opera di questo tipo, proprio perché funzionalmente collegata alla fruizione dell'area cimiteriale, non altera l'equilibrio degli interessi pubblici tutelati dalla norma e risulta quindi compatibile con la deroga prevista dal comma 5.

Il ruolo del parere  favorevole dell'ASL nella valutazione della deroga

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava il parere favorevole dell'ASL, che i ricorrenti ritenevano generico e non adeguatamente riferito alle caratteristiche dell'intervento.

Anche sotto questo profilo le censure sono state respinte.

Dall'esame della documentazione emergeva infatti che l'azienda sanitaria aveva svolto proprio la valutazione demandatale dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, verificando l'assenza di controindicazioni sotto il profilo igienico-sanitario e prendendo in considerazione la continuità dell'intervento con le infrastrutture ferroviarie esistenti, la natura pubblica dell'opera e il suo inserimento in un contesto infrastrutturale già consolidato.

Tra gli elementi valorizzati dal TAR figurava anche la presenza della strada comunale che separava fisicamente il cimitero dall'area interessata dall'intervento. Proprio tale circostanza, secondo il Collegio, rafforzava il giudizio favorevole espresso dall'ASL, poiché garantiva una netta separazione fisica e funzionale tra i due ambiti, escludendo qualsiasi rischio per la salubrità dell'area.

Per queste ragioni il TAR ha ritenuto che il parere dell'azienda sanitaria fosse pienamente coerente con la funzione attribuitale dalla legge e adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche del progetto.

Vincolo cimiteriale e opere pubbliche: il principio affermato dal TAR e le implicazioni operative

Respingendo il ricorso, il TAR ha confermato la legittimità della deliberazione comunale e della deroga autorizzata ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934.

La pronuncia offre un'importante precisazione interpretativa, chiarendo che il legislatore non ha previsto una distanza minima inderogabile per la realizzazione di opere pubbliche all'interno della fascia di rispetto. Proprio l'assenza di un limite espresso impedisce di configurare, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di intervenire anche nella porzione più vicina al cimitero.

Ciò non attenua la portata del vincolo cimiteriale, che continua a rappresentare la regola generale posta a tutela delle esigenze igienico-sanitarie, della sacralità dei luoghi di sepoltura e della possibilità di futuri ampliamenti del cimitero. La possibilità di autorizzarne la riduzione rimane infatti confinata alle sole ipotesi previste dal legislatore e presuppone sempre la presenza di un interesse pubblico, una specifica deliberazione del Consiglio comunale e il preventivo parere favorevole dell'ASL.

La sentenza offre quindi un'indicazione di particolare interesse per amministrazioni, progettisti e tecnici chiamati a operare in aree interessate dal vincolo di rispetto cimiteriale, confermando che la deroga prevista dall'art. 338, comma 5, non può essere interpretata in modo estensivo, ma neppure limitata attraverso condizioni ulteriori non previste dalla legge. Il principio affermato dal TAR è che, in presenza di tutti i presupposti stabiliti dal legislatore, la riduzione della distanza di rispetto può essere autorizzata anche nella parte più vicina al cimitero, senza che ciò comporti un arretramento delle tutele poste a fondamento della disciplina.

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