Qual è la rilevanza penale della realizzazione di volumi tecnici in area vincolata? È vero che non concorrono alla volumetria urbanistica, ma cosa accade se sono visibili dal suolo pubblico? Serve l’autorizzazione paesaggistica anche per manufatti tecnici privi di carico urbanistico?
Autorizzazione paesaggistica: in area vincolata serve anche per i volumi tecnici
Sono le domande a cui ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2025, n. 22611, confermando un orientamento ormai consolidato sulla tutela del paesaggio, in relazione alla realizzazione abusiva di volumi tecnici in area sottoposta a vincolo.
Il caso riguardava la richiesta di revoca di un ordine di ripristino, disposto per un intervento edilizio realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo la ricorrente, il calcolo della volumetria complessiva dell’opera effettuata con la perizia tecnica richiesta dalla Procura della Repubblica e pari a 1.106,61 metri cubi, sarebbe stato errato in quanto comprendeva un piano ammezzato, una falda inclinata e, soprattutto, i volumi tecnici.
Il quadro normativo di riferimento
Queste le norme e i riferimenti della giurisprudenza rilevanti nel caso in esame:
- l’art. 181, d.lgs. n. 42/2004, che disciplina le sanzioni penali per interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica;
- il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31: all’allegato B, punto B.17, prevede che anche i volumi tecnici con volume emergente inferiore a 30 mc siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, confermando implicitamente la loro rilevanza paesaggistica;
- la sentenza Corte Cost. n. 56/2016: ha limitato l’ambito applicativo del comma 1-bis ai soli casi di rilevante consistenza volumetrica, ma ha lasciato intatto il reato ex comma 1 anche per interventi minori su aree vincolate.