Sentenza TAR Lazio 24 settembre 2015, n. 11391

Gli Ordini professionali previsti nell'attuale ordinamento sono, senza ombra di dubbio, “Enti pubblici non economici” e in quanto tali sottoposti a tutti gli obblighi della legge anticorruzione anche per quanto concerne il regime di incompatibilità dei propri vertici

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