Centro di Accoglienza dei Marittimi nel Comune di San Ferdinando
SCADENZA 29/01/2013
Codice CPV: 45000000
Comune di San Ferdinando: appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di gara sulla base del progetto preliminare, intervento di:
"Centro di Accoglienza dei Marittimi".
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Comune di San
Ferdinando.
Demolizione di fabbricati esistenti e rimozione di elementi in
amianto;
- realizzazione di nuove strutture i n c.a, di opere di finiture
dei fabbricati realizzati, di piscina coperta e relative opere
accessorie,
- impianti tecnologici (elettrico, antincendio, idrico sanitario,
riscaldamento),
- sistemazione esterna.
Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto: 5 938 289,40 Euro.
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso: 5 510 000,00 Euro.
Oneri di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso: 58 100,00
Euro.
Importo del corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva:
370.189,40 Euro.
Progettazione definitiva: 149 291,57 Euro.
Progettazione esecutiva: 220 897,83 Euro.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 540 giorni
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo complessivo
dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i,
- Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n.
163/2006, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 40, comma 7 del D.lgs
n. 163/2006 e s.m.i,
- Polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 129 D.lgs 163/2006 e
dell'art. 125 del DPR 207/2010, con le modalità previste nel
Capitolato Prestazionale e D'Appalto. (art. 6.4 del capitolato
prestazionale e d'appalto),
- Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di
progettazione,ai sensi del combinato disposto degli art. 53 comma 3
e 11 comma 1 del D.lgs n. 163/06 nonché dell'art. 269 del DPR
207/2010 (art. 6.5 del Capitolato Prestazionale e D'Appalto).
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L'opera è finanziata con Fondi Regione Calabria - POR CALABRIA FERS
2007/2013. Asse VIII città - Ob. Specifico 8.1-Obiettivi operativi
8.1.1-8.1.2- Linea di intervento 8.1.2.3.
Corrispettivo: a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4 periodi
primo e terzo del d.lgs. n. 163/2006 nonché degli articoli 43,
comma 6 e 184 del d.P.R. n. 207/2010;
Modalità di pagamento: come previsto dal Capitolato Speciale
d'appalto.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt.
34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da
imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93
e 94 del DPR 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione
Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs 163/2006, che
non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti
secondo quanto di seguito specificato.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione.
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di
costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all' art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.
m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per costruzione e progettazione nella categoria
prevalente OG1 adeguata alla somma dell'importo della predetta
categoria prevalente e dell'importo delle categorie scorporabili
per le quali non è posseduta la relativa qualificazione, nonché in
una o più d'una delle categorie scorporabili. In ogni caso i
requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti
direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente. Le stesse imprese devono, altresì, possedere i
requisiti di progettazione previsti dall'art. 263 del DPR. n.
207/2010, nella misura specificata alla lett. b) del successivo
punto "Requisiti di progettazione".
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per
progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di
progettazione richiamati al capoverso precedente, devono ai sensi
dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di
progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che
siano in possesso dei requisiti indicati alla lett. b) "Requisiti
di progettazione".
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con
qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo
restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere
sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono indicare
uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e),
f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che siano in possesso
dei requisiti speciali di progettazione previsti alla lett. b) del
capoverso Requisiti di progettazione.
I predetti soggetti dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli
generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
ATI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione faccia ricorso all'A.T.I. di tipo orizzontale, le
associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di
costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del
D.Lgs.n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione
SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura
minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti nella misura minima del 20 %, purché la somma
dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente
Bando. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
di qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA
dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in ATI sono
tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le
associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di
costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d, e), f), del D.Lgs
n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA
prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i
requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente,
mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con
riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella
misura indicata per l'impresa singola.
ATI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso all'ATI di tipo
verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d),
e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l'impresa di
costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'importo dei
lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui
all'art. 263 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel
presente bando di gara.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che
intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso
dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori
possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche
per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Tali
imprese devono possedere i requisiti di idoneità professionale
(art. 39, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006) e di ordine generale
(art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita
dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n.
163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale,
misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti
dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno
eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.
207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di
raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con
immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese
raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1
lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche
ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs.
163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a
pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
E' obbligatoria, altresì, l'indicazione o l'associazione per lo
svolgimento dell'incarico, di un tecnico nominativamente indicato,
abilitato alla redazione della relazione geologica.
Requisiti di progettazione.
Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati
della progettazione.
a) Il progettista (facente parte della struttura tecnica del
concorrente ovvero associato o indicato) deve essere in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1-iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006,
negli appositi albi professionali di appartenenza;
2-non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di
cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di
partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
3-le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti
di cui all'art. 254 del DPR 207/2010
4-le Società di professionisti devono essere in possesso dei
requisiti di cui all' art. 255 del DPR 207/2010
5- i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
256 del DPR 207/2010.
Il progettista associato/indicato, sia esso persona fisica o
giuridica, ed il geologo, non dovranno partecipare o essere
indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione
di tutti i partecipanti alla gara che li avessero associati o
indicati.
Il progettista associato/indicato deve espressamente indicare:
- i nominativi dei responsabili della progettazione con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché,
della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche,
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale
(D.lgs. 81/2008).
b) Il progettista, associato/indicato ovvero il progettista facente
parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e,
pertanto:
b.1) è richiesto un fatturato globale per servizi di cui all'art.
252 del d.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2
volte l'importo a base di affidamento indicato all'art. 2, comma 1,
lettera P del Capitolato Speciale d'Appalto (€ 370.189,40 x 2 = €
740.378,80);
b.2) avere espletato negli ultimi dieci anni (2002 - 2011) servizi,
di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate all'art. 4
comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo globale
per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione:
Classe Categoria Importo dei lavori.
Oggetto del servizio (in euro) Requisito minimo.
Importo dei lavori (in euro).
I d 2.313.150,00 4.626.300,00.
I g 1.236.750,00 2.473.500,00.
I e 194.400,00 388.800,00.
III a 528.050,00 1.056.100,00.
III b 530.400,00 1.060.800,00.
III c 707.250,00 1.414.500,00.
b.3) avere svolto negli ultimi dieci anni (2002 - 2011) antecedenti
la pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all'art. 252
del D.P.R. n.207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie indicate all'art. 4 comma 5 del Capitolato
Speciale d'Appalto, per un importo totale non inferiore a 0,50
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione:
Classe Categoria Importo dei lavori.
Oggetto del servizio (in euro) Requisito minimo.
Importo dei lavori (in euro).
I d 2.313.150,00 1.156.575,00.
I g 1.236.750,00 618.375,00.
I e 194.400,00 97.200,00.
III a 528.050,00 264.025,00.
III b 530.400,00 265.200,00.
III c 707.250,00 353.625,00.
b.4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i
consulenti, su base annua iscritti ai relativi Albi Professionali,
ove esistenti, e muniti di Partita IVA e che firmino il progetto e
che abbiano fatturato nei confronti del soggetto facente parte del
gruppo di progettazione una quota superiore al 50 % del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni, pari ad almeno 10 unità ovvero a 2 volte le unità
stimate per lo svolgimento dei servizi (5 x 2 = 10);
Gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi.
L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si
intende riferita alla data di approvazione finale di cui all'art.
234, comma 2 del DPR 207/2010.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori: certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale
è stata svolta la prestazione, copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la
compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la
quota o la parte del servizio realizzato dal progettista
dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo
dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve
possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.lgs n.
81/2008.
Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla
professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in
sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di
legge, secondo le previsioni del presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione
deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base
dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o,
in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per
progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura
tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa
concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli
posseduti dall'impresa mandante).
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve
documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di
progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d),
e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, associati o
indicati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto
a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D. Lgs.
163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti
sorteggiati, nonché il primo e secondo classificati, dovranno,
entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare
documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei
requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere
dimostrati mediante la produzione della documentazione indicata al
successivo punto 17.8 del presente bando.
Raggruppamento temporaneo di professionisti.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1,
lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, trova applicazione l'art. 261,
comma 7 del d.P.R. n. 207/2010 e pertanto i requisiti richiesti del
punto "Requisiti di progettazione", fermo restando il divieto di
frazionabilità dei requisiti di cui alla lett. b.3) che deve essere
posseduto da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento con le seguenti
precisazioni:
RTP di tipo orizzontale tra progettisti:
Nel caso in cui il progettista associato/indicato dall'impresa di
costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera
d), e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di
cui alle lett. b.1), b.2) e b.4) andranno così posseduti:
1) requisito di cui al punto b.1) - la capogruppo deve possedere
detto requisito nella misura minima del 40 % mentre i mandanti
dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la
somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando;
2) requisito di cui al punto b.2) - la capogruppo deve possedere
detto requisito nella misura minima del 40 % in ognuna delle classi
e categorie di cui lo stesso requisito si compone ed i mandanti
devono possedere cumulativamente la restante misura per le singole
classi e categorie, purché la somma sia almeno pari a quella
richiesta nel bando;
3) requisito di cui al punto b.4) - la capogruppo deve possedere
detto requisito nella misura minima del 40 % mentre i mandanti
dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la
somma sia almeno pari a quella richiesta nel bando.
RTP di tipo verticale tra progettisti:
Nel caso in cui il progettista indicato dall'impresa di costruzioni
si sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo
verticale, fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d),
e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di cui
alle lett. b.1), b.2) e b.4) andranno così posseduti:
1) quanto al requisito b.1) la capogruppo e le mandanti devono
possedere lo stesso proporzionalmente alla quota di partecipazione
fermo restando il requisito in misura maggioritaria in capo alla
mandataria;
2) quanto al requisito b.2) la capogruppo deve possedere per intero
il requisito con riferimento alla classe I/d individuata come
prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il
possesso del requisito con riferimento alle classi individuate come
prestazioni secondarie che lo stesso intende assumere;
3) quanto al requisito b.4) la capogruppo e le mandanti devono
possedere lo stesso proporzionalmente alla quota di partecipazione
fermo restando il requisito in misura maggioritaria in capo alla
mandataria.
Si precisa che la percentuale di possesso dei requisiti dovrà in
ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.
E' ammesso il raggruppamento di tipo misto.
Ai sensi dell'art. 261 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo
i rispetto delle percentuali minime previste per la capogruppo, la
restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dai
mandati per i quali non sono richieste percentuali minime di
possesso dei requisiti stessi.
Cooptazione tra professionisti:
I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea,
qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono
associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori
anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando,
a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non
superi il 20 % dell'importo complessivo del servizio di
progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e
dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività
che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i
requisiti generali di cui alla lett. a) del punto "Requisiti di
progettazione", da attestare mediante apposita dichiarazione
sostitutiva.
L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n.
163/2006, deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto
ed anche se vi sono professionisti cooptati.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 37 c.4 del D.Lgs. 163/2006 che
impone ai progettisti l'indicazione della parte o dell'attività di
progettazione che ciascuno intende assumere, pertanto ciascun
progettista raggruppato è tenuto a presentare apposita
dichiarazione.
Il requisito di cui al punto b.3) non è ulteriormente frazionabile,
pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente
prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art.
253, comma 5 del DPR 207/2010 deve prevedere, pena l'esclusione
dalla gara, la "presenza" di un professionista abilitato da meno di
5 anni all'esercizio della professione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di
associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere
assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della
struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di
collaborazione con incarico specifico per la gara.
In caso di giovane professionista associato lo stesso deve essere
munito di P. IVA.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i
quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona
giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o emessa
nei confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32
quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai
sensi dell'art. 67 D. lgs. 6.9.2011 n. 179 (cd. Codice delle leggi
antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b),
dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la
presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a
tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano
titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di
direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di
impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori
in grado di impegnare l'impresa o gli institori qualora l'offerta
sia presentata da tali soggetti, dai soggetti cessati dalla carica
di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, per i seguenti delitti:
- delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di
cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316
bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336,
337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la
gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto,
alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva;
reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356,
- delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter,
421,
- delitti contro il patrimonio art. 648 bis,
- delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e
delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In
presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la
SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la
gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del
beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio
della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e
dal decorso del tempo,
- delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode
nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio
del commercio,
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul
lavoro art. 437 c.p,
- delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990
e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli
stupefacenti),
- delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal
medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942
n. 267,
- In presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre
tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini
dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato
commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di
sospensione condizionale della pena, del beneficio della non
menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso
del tempo.
E' fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice
penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma
5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal
Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del
tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna
accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione
di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e
rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a
fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere
negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione
appaltante.
La Commissione di gara o la Stazione Unica Appaltante è chiamata ad
effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della condanna
sul vincolo fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed
alla sua incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con
l'impresa (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P), anche tenendo
conto degli elementi sopra citati.
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le
quali attraverso la consultazione del casellario Informatico
dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato,
emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti
nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti,
ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici
(v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P).
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le
offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino
abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte.
c) Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua dall'Amministrazione.
d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86
comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a
norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924
all'aggiudicazione per sorteggio.
e) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per
quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso
non previsto.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda,
sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili,
non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare
l'identità del sottoscrittore
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
capitolato speciale d'appalto. Trattandosi di appalto finanziato
anche con mutuo Cassa DD.PP, il calcolo del tempo contrattuale per
la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà
conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di
somministrazione e la ricezione del relativo mandato presso la
competente Sezione di Tesoreria comunale.
i) Il contratto d'appalto, in attuazione del protocollo d'intesa
sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale
Prefettura il 5 luglio 2011, conterrà le seguenti clausole:
Ia) Obbligo dell'impresa aggiudicataria di trasmettere
tempestivamente dopo la stipula del contratto, alla SUAP, che ne
darà immediata comunicazione al Gruppo interforze presso la
Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo alle forniture e servizi, anche non
rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti
attività: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o
trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di
calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, trasporto e
smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di
ferro lavorato, fornitura con posa in opera(qualora il contratto
non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs.
163/2006), noli a caldo (qualora il contratto non debba essere
assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006),
autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o
indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di
prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di
materiali e servizi facenti parte comunque del ciclo produttivo o
strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni
variazione intervenuta per qualsiasi motivo.
Ib)Obbligo dell'impresa aggiudicataria di fornire in fase di
esecuzione dell'appalto all'Ente committente, per l'inoltro della
richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia di cui
all'art.10 del DPR 252/98, i dati di tutte le imprese, anche
impresa artigiana, in forma singola o societaria con gli assetti
societari della stessa con cui la stessa intende sottoscrivere il
contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto
disciplinate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, con importi
anche inferiori ad €. 150.000, nonché per le tipologie di
prestazioni non inquadrabili nel subappalto, in specie per le
attività indicate al precedente capoverso ia) ed ogni variazione
intervenuta per qualsiasi motivo;
ic) Impegno dell'impresa aggiudicataria ad interrompere ogni
rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano
emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse
informazioni a carattere interdittivo;
Id) Espressa facoltà per l'Ente aggiudicatario di chiedere la
risoluzione del contratto di appalto nel caso di inosservanza da
parte dell'appaltatore degli obblighi di comunicazione sopra
indicati.
Ie) Previsione espressa dell'estensione dell'obbligo per la SUAP e
dell'Ente committente di procedere, ciascuno secondo le rispettive
competenze, alle verifiche ed acquisizioni delle informative
antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 per tutti gli
affidamenti e sub-affidamenti, anche nel caso di imprese artigiane,
per importi anche inferiori ad €. 150.000, ed anche alle tipologie
di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto ed in particolare
alle tipologie sopra indicate, nonché di segnalazione alla
Prefettura di tutte le circostanze identificate come possibili
anomalie nell'esecuzione dell'appalto;
If) Possibilità, per i sub-contratti di importo inferiore a
150.000,00 che venga rilasciata dall'Ente committente
l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, previa
esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura
antimafia, ferma restando in ogni caso la successiva acquisizione
nei confronti di tutte le imprese interessate, delle informazioni
prefettizie.
Ig) Esclusione dalla richiesta di "informazioni antimafia" per le
acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino
all'importo complessivo annuo di € 30.000,00, per le quali
l'aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di trasmettere all'Ente
committente la certificazione camerale con dicitura antimafia.
Ih) Risoluzione del contratto d'appalto, con l'obbligo per
l'aggiudicatario di inserimento della medesima clausola di
risoluzione anche per i relativi sub-contratti e sub-affidamenti, a
seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse
dalla Prefettura competente nei confronti dell'aggiudicatario o del
contraente, con l' espressa previsione che in tali ipotesi l'Ente
committente procederà automaticamente alla revoca dell'appalto o
dell'autorizzazione del sub-contratto o del sub-affidamento.
ii) Obbligo per l'impresa aggiudicataria di riferire
tempestivamente all'Ente aggiudicatario, che ne dà immediata
comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione
avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi
titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga
a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso
l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di
autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità
giudiziaria.
il) Facoltà per l'Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di
appalto in caso d'inadempimento da parte dell'impresa
aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di denuncia di cui al
punto precedente.
Ed altresì le seguenti ulteriori clausole:
im) Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge
n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
In) Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore
esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa.
Io) Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare
il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i
subcontraenti.
(Le dichiarazioni di cui ai punti da ia) ad io) andranno rese
utilizzando il modello "Dichiarazione di accettazione").
k) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e dall'art. 170 del DPR 207/2010, saranno autorizzati a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.
E' fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in
qualsiasi forma alla medesima gara.
l) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista, secondo le indicazioni di cui all'art. 55 del
Capitolato Speciale d'Appalto, verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all'Ente
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle
ritenute a garanzia effettuata. Qualora l'aggiudicatario non
trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante può
sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso, secondo
quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive
integrazioni e modifiche; resta inteso che ai sensi dell'art. 37,
comma 11, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, limitatamente al
subappalto o subaffidamento in cottimo delle lavorazioni della
categoria OG11, sarà la Stazione committente che provvede a
corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è
comunque obbligato a trasmettere alla Stazione committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione
di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata
di pagamento;
m) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente
procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i
patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole
stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale
di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
n) La SUAP si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto.
o) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19 del'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9
D.Lgs.163/2006).
p) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti
costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per
l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese
singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede
di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai
requisiti di carattere generale, le stesse non risultino
confermate. A mero titolo esemplificativo e con riferimento solo
alla regolarità contributiva,ai sensi della legge n. 106/2011 è
considerata grave la violazione accertata mediante DURC non
regolare alla data di scadenza del bando di gara.
La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai
sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, all'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara
perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione.
Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero
situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e
della segretezza delle offerte.
q) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine
generale è condizione per l'emanazione della determina di
aggiudicazione definitiva dell'appalto.
r) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul
soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
s) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra
ora o giorno successivo.
t) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto
dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e
successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010).
u) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi
titolo supportate, restano a carico del concorrente.
v) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli
atti.
w) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice
Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o
turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro
chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità
a lui o ad altri data o promessa.
x) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere
all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
y) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 140 commi 1, 2
del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in
caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
z) Il contratto, a termini dell'art.11 comma 10 del D.lgs 163/2006,
non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'art. 79, fatto salvo quanto previsto al
comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà
comunque avvenire, sensi dell'art.11 comma 9) del D.lgs 163/2006,
entro 180 giorni decorrenti dalla data di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito
positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di
sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i
Aa) Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP
sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.
163/2006.
Bb) Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa
presso la sede dell'ente appaltante. Nello stesso non sarà inserita
la clausola compromissoria.
cc) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di
contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle
propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto
d'affidamento, nonchè dei documenti e disegni di progetto con
relative copie.
Dd) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per
la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente
Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle
relative sanzioni e segnalazioni.
Ee) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei
lavori all'aggiudicataria sotto riserva di stipula del
contratto.
Ulteriori informazioni:
Le richieste di chiarimento e /o quesiti, dovranno pervenire a
mezzo fax o e-mail, all'attenzione del R.U.P entro e non oltre il
22.1.2013. Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano
rivestire carattere di interesse generale saranno inserite sul sito
internet della Provincia (www.provincia.rc.it), che i concorrenti
sono quindi invitati a consultare prima della presentazione
dell'offerta.
La S.U.A.P. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla
presente gara d'appalto, esclusivamente sul sito istituzionale
della Provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it. Pertanto,
le imprese sono invitate a consultare il sito della Provincia di
Reggio Calabria per ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto
di cui trattasi (rinvio della seduta di gara, annullamento della
gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di
apertura della documentazione amministrativa, ect.). L'esito
provvisorio della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario
provvisorio sarà pubblicato sui siti istituzionali dell'Ente
appaltante e della Stazione appaltante. Non saranno rese
informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di
gara.
La stazione unica appaltante e l'ente appaltante effettueranno,
ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli
artt.79 comma 5 e 75 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ai soggetti
ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli
medesimi. Le comunicazioni verranno effettuate in maniera
sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della
procedura, al sito web.
Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 c.5 di pertinenza della
SUAP inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite
posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà
obbligatoriamente indicare nel modello Allegato 1, oltre al
domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed anche
l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare
le comunicazioni. In caso di mancata attivazione della posta
elettronica certificata il concorrente dovrà espressamente
autorizzare l'uso del fax del quale indica il numero nell'allegato
1.
È' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla SUAP.
via fax ai numeri +39 0965364125-148 ogni variazione sopravvenuta
nel corso della procedura di gara circa il numero di fax/e-mail o
l'indirizzo già indicato nel modello A) a cui ricevere le
comunicazioni.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le
controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle
risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di
Reggio Calabria.
La stazione unica appaltante provinciale non assume responsabilità,
in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi
diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di
gara.
Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.6.2003 n. 196 i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività
istituzionali dell'ente appaltante e che l'impresa dovrà
espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.